L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Lavoro gratuito di familiare in studio tecnico

di Alberto Bosco

La domanda

E' possibile attivare una collaborazione occasionale gratuita con un familiare moglie o figlio all'interno di uno studio tecnico geometra ditta individuale?

Sono collaborazioni occasionali genuine rese per motivi affettivi, escluse dall'obbligo di iscrizione previdenziale, le prestazioni a titolo gratuito rese da parte dei: a) pensionati, parenti o affini dell'imprenditore, per i quali si presume che si tratti di impegno lavorativo limitato e occasionale; b) familiari impiegati a tempo pieno presso un altro datore, rispetto ai quali si considera la scarsa quantità di tempo a disposizione per rendere anche altre attività significative a favore del familiare. In entrambi i casi opera una presunzione a favore del familiare, che è considerato un collaboratore occasionale. Tranne quanto sopra, ed eccetto settori particolari (es. agricoltura), si ha riguardo a un rapporto di parentela entro il 3° grado, e per una prestazione resa per non più di 90 giorni l'anno, senza compenso. Il parametro che, eccetto il caso dei pensionati e dipendenti di altro datore, garantisce l'occasionalità della prestazione è individuato in maniera "certa" mediante un riferimento quantitativo, ovvero in 90 giorni, frazionabili a ore, e quindi con un "plafond" massimo annuo di 720 ore nell'anno solare, o 180 giorni l'anno per 4 ore giornaliere o 360 giorni l'anno per 2 ore giornaliere. Tale attività può svolgersi in "sostituzione" del titolare ma può anche prevedere la contemporanea presenza del familiare e del titolare, se quest'ultimo è impegnato in altre attività. In ogni caso, i chiarimenti forniti dal Ministero del lavoro con la circ. n. 37/2013 si riferiscono solamente ai settori dell’artigianato, agricoltura e commercio. Non è stata affrontata la situazione dei liberi professionisti con collaboratori familiari. Tuttavia, si ritiene, che tali principi siano applicabili anche per loro.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©