L'esperto rispondeContrattazione

Attività stagionale, settore calzaturiero

di Alberto Bosco

La domanda

Un'azienda artigiana opera nel settore calzaturiero, con applicazione del ccnl Tessili, e produce sandali estivi operando su commessa. In particolare la produzione è concentrata nei mesi da dicembre a maggio-giugno, restando l'attività sospesa negli altri mesi dell'anno. Ciò determina la necessità di stipulare contratti a termine nel corso degli anni, solitamente con lo stesso personale, determinandosi, in tal modo, non pochi problemi con l'applicazione delle norme previste dal c.d. Decreto Dignità. Oltre la stipula di un accordo sindacale di 2^ livello, esistono deroghe normative e/o di prassi che consentono di superare i limiti imposti dalla vigente normativa?

Se il CCNL non prevede la vostra attività come “stagionale” – e dato che la medesima non risulta ricompresa tra quelle elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 – non resta da percorrere altra strada che quella del contratto di secondo livello, aziendale nel vostro caso. In caso contrario, ossia di diniego del sindacato, sarebbe possibile ricorrere ai rinnovi – nel limite dei 24 mesi di durata massima – specificando però la causale, cosa che presta il fianco a un possibile contenzioso. In alternativa, sussistendo i requisiti soggettivi od oggettivi, potreste fare ricorso al lavoro a chiamata ma tale soluzione va vista come subordinata a quella di cui sopra e potrebbe prestarsi a eventuali contestazioni. Un’ulteriore possibilità è quella di utilizzare il contratto di lavoro a tempo parziale e indeterminato dove la prestazione lavorativa è svolta solamente per determinati periodi dell’anno (ex part-time verticale). Ovviamente in questo caso il lavoratore non potrebbe percepire la

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