Attività stagionale, settore calzaturiero
Se il CCNL non prevede la vostra attività come “stagionale” – e dato che la medesima non risulta ricompresa tra quelle elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 – non resta da percorrere altra strada che quella del contratto di secondo livello, aziendale nel vostro caso. In caso contrario, ossia di diniego del sindacato, sarebbe possibile ricorrere ai rinnovi – nel limite dei 24 mesi di durata massima – specificando però la causale, cosa che presta il fianco a un possibile contenzioso. In alternativa, sussistendo i requisiti soggettivi od oggettivi, potreste fare ricorso al lavoro a chiamata ma tale soluzione va vista come subordinata a quella di cui sopra e potrebbe prestarsi a eventuali contestazioni. Un’ulteriore possibilità è quella di utilizzare il contratto di lavoro a tempo parziale e indeterminato dove la prestazione lavorativa è svolta solamente per determinati periodi dell’anno (ex part-time verticale). Ovviamente in questo caso il lavoratore non potrebbe percepire la
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