L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Impresa italiana con appalto in Germania

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Una società edile sta svolgendo lavori in Germania da quasi 12 mesi. Sino ad ora le retribuzioni sono state assoggettate a contributi e tributi alla normativa italiana, ma se si superano i 12 mesi di appalto bisogna assoggettare le retribuzioni a contribuzione e fisco tedesco già dal primo di inizio chiedendo il rimborso di quanto già versato in Italia? E' possibile avere la normativa e la prassi di riferimento?

Il Modello OCSE di Convenzione per eliminare le doppie imposizioni stabilisce all'articolo 15 (ripartizione della potestà impositiva del reddito derivante dall'attività di lavoro subordinato), che i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni che un residente di uno Stato contraente (con riferimento al quesito: Italia) riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato (Italia), a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente (con riferimento al quesito: Germania). Se l'attività è quivi svolta (ossia in Germania), le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato. In deroga a tali disposizioni, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente (Italia) riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente (Germania) sono imponibili soltanto nel primo Stato (Italia) se: “a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato (Germania) per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale i 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.…". La Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Germania che recepisce il Modello OCSE è stata firmata a Bonn il 18 ottobre 1989 e ratificata con legge 24 novembre 1992, n. 459. Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, nel caso specifico il reddito percepito dal lavoratore in Germania, in quanto sono stati superati i 183 giorni di soggiorno in Germania nel corso dell’anno, è interamente imponibile in Germania (ovviamente è applicabile l’articolo 165 del TUIR il quale prevede il correttivo del credito di imposta per le imposte assolte all’estero). Sotto il profilo previdenziale la applicabilità del regime previdenziale italiano è attestata dal formulario A1, che garantisce il permanere dell'obbligo assicurativo nel regime previdenziale italiano e, quindi, la inapplicabilità della doppia imposizione contributiva.

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