Covid-19:Bonus e congedo parentale
L’articolo 23 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede il diritto dei genitori con figli fino a 12 anni di età di chiedere la fruizione di un apposito congedo, per il quale spetta un’indennità 50% della retribuzione più i contributi figurativi. Il co. 4 dispone che la fruizione di tale congedo è riconosciuta alternativamente a entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Stante il tenore letterale della norma, se la sua attività di NCC non è stata sospesa o non è cessata, la mera riduzione del giro d’affari non pare rientrare nella previsione normativa. Se lei ha i requisiti può però chiedere all’Inps il bonus di 600 euro.
I Quesiti più letti
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5