Covid-19: cigo e malattia
L’art. 3, comma 7, D.Lgs. n. 148/2015 prevede che il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista. Una disposizione ribadita dall’Inps ancora nella circ. n. 47/2020. L’Inps ha precisato in precedenza nella circ. n. 197/2015 che qualora lo stato di malattia sia precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa si avranno due casi: - se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa; - qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione. Se l’intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell’attività lavorativa, quindi riguarda dipendenti lavoranti ad orario ridotto, prevale l’indennità economica di malattia.
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