L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Covid-19: la durata della Cigd in Lombardia

di Alberto Rozza

La domanda

Le aziende con sede Desio,Vergiate, Brugherio, Monza divrebbero rientrare tra tutti gli altri comuni della Lombardia - no zona rossa? La durata del trattamento per questi Comuni dovrebbe essere al massimo 1 mese più 9 settimane (il periodo non può essere superiore alle 13 settimane). In tal caso la prima domanda può essere fatta per l’intero periodo di 13 settimane oppure va fatta una prima domanda di 4 settimane e poi una richiesta di proroga di 9 settimane ? Le domande possono essere consecutive (fatta la prima presentiamo subito la proroga)? E' possibile inserire fin dalla prima domanda anche i lavoratori assunti dal 24 febbraio al 17 marzo? Bisogna fare le rendicontazioni mensili alla Regione (nel portale “finanziamenti on line”?) o basta il mod.SR41 all’Inps?

L’azienda con sede al di fuori della prima zona rossa (comuni del lodigiano + Vò in Veneto), comunque in Lombardia, ha diritto a 13 settimane così come previsto dall’Accordo del 23/04/2020 secondo cui il trattamento previsto nell’accordo sindacale non potrà superare la durata massima complessiva prevista dal DL 9/2020 e dal DL. 18/2020, a partire dal 23.02.2020 fino alla fine del periodo dell’emergenza sanitaria in coerenza con le disposizioni governative. La CIGD potrà quindi essere richiesta per l’intero periodo di 13 settimane oppure potrà essere richiesta per differenti periodi, anche consecutivi, purché nel complesso non superiori a 13 settimane, comprendendo anche i lavoratori in forza dopo il 23 febbraio 2020. Oltre al mod. SR41 deve essere effettuata anche la rendicontazione. Infatti la Regione Lombardia prevede che ciascun datore di lavoro deve comunicare, con apposita dichiarazione che sarà successivamente messa a disposizione dalla regione sul sito www.regione.lombardia.it, la rendicontazione delle ore di sospensione effettivamente utilizzate dai lavoratori. La mancanza delle comunicazioni di cui al precedente punto, la loro incompletezza o incongruenza determinano l’impossibilità di procedere ai provvedimenti autorizzativi o la revoca, anche parziale, dei provvedimenti già emessi.

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