Covid-19: la durata della Cigd in Lombardia
L’azienda con sede al di fuori della prima zona rossa (comuni del lodigiano + Vò in Veneto), comunque in Lombardia, ha diritto a 13 settimane così come previsto dall’Accordo del 23/04/2020 secondo cui il trattamento previsto nell’accordo sindacale non potrà superare la durata massima complessiva prevista dal DL 9/2020 e dal DL. 18/2020, a partire dal 23.02.2020 fino alla fine del periodo dell’emergenza sanitaria in coerenza con le disposizioni governative. La CIGD potrà quindi essere richiesta per l’intero periodo di 13 settimane oppure potrà essere richiesta per differenti periodi, anche consecutivi, purché nel complesso non superiori a 13 settimane, comprendendo anche i lavoratori in forza dopo il 23 febbraio 2020. Oltre al mod. SR41 deve essere effettuata anche la rendicontazione. Infatti la Regione Lombardia prevede che ciascun datore di lavoro deve comunicare, con apposita dichiarazione che sarà successivamente messa a disposizione dalla regione sul sito www.regione.lombardia.it, la rendicontazione delle ore di sospensione effettivamente utilizzate dai lavoratori. La mancanza delle comunicazioni di cui al precedente punto, la loro incompletezza o incongruenza determinano l’impossibilità di procedere ai provvedimenti autorizzativi o la revoca, anche parziale, dei provvedimenti già emessi.
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