Covid-19: divieto licenziamento
L’articolo 46 del decreto legge Cura Italia stabilisce il divieto per 60 giorni, a partire dal 17 marzo 2020, di recedere, da parte del datore di lavoro con qualsiasi numero di dipendenti, dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604. Nella fattispecie illustrata nel quesito non si tratterebbe di un licenziamento ma di un trasferimento, ossia del mutamento definitivo della sede lavorativa in cui il lavoratore deve rendere la prestazione lavorativa. Stabilisce in proposito l’articolo 2103 co. 8 del codice civile che il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. La chiusura di uno dei negozi al dettaglio in conseguenza della emergenza da Covid-19, ad avviso di chi scrive integra le comprovate ragioni di cui sopra e la connessa esigenza di trasferimento del lavoratore.
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