L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Covid-19: divieto licenziamento

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Un'impresa familiare ha due negozi al dettaglio di alimentari, in uno lavora il marito con l'aiuto di una dipendente, attualmente in CIGD, e nell'altro il coniuge collaboratore. Già da fine del 2019 si era deciso di chiudere ad Aprile del 2020 l'unità locale dove presta l'opera la dipendente. Arrivato il covid 19 ed è stato previsto il divieto di licenziamento ma i costi non sono più sostenibili, sopratutto il canone di locazioni. E' possibile quindi fare un accordo con la dipendente che per tutta la durata del divieto e quindi, molto probabilmente anche della CIGD, viene trasferita nell'Unica attività aperta e procedere così alla cessazione dell' altro negozio?

L’articolo 46 del decreto legge Cura Italia stabilisce il divieto per 60 giorni, a partire dal 17 marzo 2020, di recedere, da parte del datore di lavoro con qualsiasi numero di dipendenti, dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604. Nella fattispecie illustrata nel quesito non si tratterebbe di un licenziamento ma di un trasferimento, ossia del mutamento definitivo della sede lavorativa in cui il lavoratore deve rendere la prestazione lavorativa. Stabilisce in proposito l’articolo 2103 co. 8 del codice civile che il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. La chiusura di uno dei negozi al dettaglio in conseguenza della emergenza da Covid-19, ad avviso di chi scrive integra le comprovate ragioni di cui sopra e la connessa esigenza di trasferimento del lavoratore.

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