L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Adempimenti CU e 770 concordato preventivo

di Salvatore Servidio

La domanda

In presenza di concordato preventivo, con continuità, quali sono le modalità di compilazione dei modelli CU e 770?

Si premette che ai sensi dell’art. 183 del TUIR, nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e la dichiarazione di fallimento o il provvedimento che ordina la liquidazione é determinato in base al bilancio redatto dal curatore o dal commissario liquidatore. Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice il detto reddito concorre a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei familiari partecipanti all'impresa o dei soci relativo al periodo di imposta in corso alla data della dichiarazione di fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione. L’art. 186-bis della legge fallimentare, dedicato al concordato con continuità aziendale, prevede la prosecuzione dell’attività di impresa da parte del debitore (anche tramite eventuale cessione dell’azienda in esercizio) e la sua ammissibilità è subordinata ad una serie di verifiche. Si tratta di una forma di concordato che prevede la permanenza in vita dell'attività imprenditoriale, in modo che le entrate così prodotte vadano a coprire parzialmente o interamente i crediti del debitore. L’elemento caratterizzante è la prosecuzione dell’attività che deve essere oggetto di una specifica previsione nel piano sulla cui base è formulata la proposta di concordato preventivo. La nozione di concordato che ne deriva, pare ricomprendere pertanto, sia il concordato c.d. di “ristrutturazione” o con “continuità diretta”, ove la continuazione dell’azienda è garantita dallo stesso debitore, sia il “concordato con cessione” ovvero con “continuità indiretta” ove la continuazione è opera di un terzo distinto dal debitore. La Cassazione (v. sentenza 8 giugno 2011, n. 12422) ha stabilito che il debitore ammesso al concordato preventivo, con cessione dei beni ai creditori e nomina del commissario liquidatore, può, se non diversamente previsto, proseguire nell'esercizio dell'impresa, conservando la sua capacità processuale e continuando ad essere soggetto passivo di imposta e destinatario di tutti gli obblighi di natura fiscale connessi alla prosecuzione della sua attività, anche se conseguenti a quelle attività per suo conto svolte dal liquidatore, per cui è tenuto ad operare la ritenuta d'acconto sui compensi erogati ai lavoratori dipendenti o ai lavoratori autonomi equiparati. Quindi, in caso di concordato preventivo gli adempimenti tributari sono ad esclusivo carico dell’imprenditore, mentre nulla compete al Commissario giudiziale (si ricorda che il Commissario giudiziale, nella procedura, svolge un ruolo di vigilanza e controllo sull'imprenditore e un'attività di consulenza al Tribunale al fine di pervenire all'acquisizione di tutti gli elementi utili al giudizio di omologazione). Gli obblighi tributari devono essere assolti secondo le regole ordinarie, recependo le risultanze dell’operato del Liquidatore Giudiziale. Ritengo pertanto che per effetto di quanto precede il codice carica da indicare sulla CU e sul Mod. 770 sia il numero “1”.

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