Emersione lavoro irregolare 2020
L’art.103, c.10 del DL 34/2020 si limita a precisare che nelle more della definizione dei procedimenti di emersione, lo straniero non può essere espulso, salvo che non sussistano motivi ostativi alla regolarizzazione. La norma continua stabilendo che con la sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’immigrazione, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione ed il rilascio del permesso di soggiorno, vengono estinti i reati e gli illeciti riguardanti il datore di lavoro e il lavoratore. Poiché la regolarizzazione può dirsi realizzata solo a seguito dei citati adempimenti, si ritiene che non sia possibile svolgere l’attività lavorativa prima della convocazione presso lo Sportello unico per l’immigrazione.
Telelavoro all’estero obblighi fiscali e previdenziali
di Marcello Ascenzi
Impatriati: regime transitorio
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