Divieto di licenziamento e chiusura dell'attività aziendale
La chiusura dell’attività aziendale, anche totale, se l’organico non supera le 15 unità, configura un giustificato motivo oggettivo di licenziamento. Tale potere di recesso però, in virtù di quanto previsto dal cd. decreto Rilancio, è attualmente sospeso fino al 17 agosto 2020. In questo caso sarebbe preferibile, per evitare un probabilissimo contenzioso dall’esito assai incerto (dato che mancano precedenti giurisprudenziali), attendere il 18 agosto. In alternativa, specie in caso di chiusura totale, il datore potrebbe decidere di recedere in ogni caso e poi, davanti al giudice del lavoro (ove il lavoratore facesse ricorso) sollevare questione di legittimità costituzionale della norma in esame per contrasto con l’articolo 41 della Costituzione. L’esito del giudizio è però incerto.