Covid-19: cigo - requisiti
Il licenziamento per chiusura della attività è ricompresa nel novero dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e, come tale, è precluso fino al 17 agosto 2020 (articolo 46 del decreto legge 18/2020 come modificato dal decreto legge 34/2020). I lavoratori interessati dagli ammortizzatori sociali per eventi causati dalla emergenza epidemiologica sono quelli in forza al 25 marzo e, pertanto, non rientrano in tale possibilità i lavoratori citati nel quesito. La società in questione potrebbe provare ad accedere agli ordinari ammortizzatori sociali (senza la causale Covid-19), procedere ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo dopo il 17 agosto (ma si parla già di una proroga di tali termini), oppure cercare di risolvere i rapporti di lavoro nelle sedi protette (Ispettorato, commissioni di certificazione ec) cercando di raggiungere un accordo con i lavoratori. Ovviamente in questo caso occorre il consenso di questi ultimi.
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