Licenziamento e cessazione attività
Il licenziamento per cessazione dell’attività aziendale – e conseguente chiusura dell’impresa – è un tipico esempio di giustificato motivo oggettivo, a prescindere dal fatto che tale decisione sia legata a un aumento dei costi di gestione, a un calo del fatturato o, più semplicemente, al desiderio del titolare di “riposarsi”, per esempio perché ha maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento. Purtroppo, l’articolo 46 del decreto legge n. 18/2020 (cd. decreto Cura Italia), come modificato prima dalla legge di conversione n. 27/2020, e poi dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto Rilancio) non ha previsto tale ipotesi, che quindi resta preclusa fino al 17 agosto prossimo. In alternativa, il datore può recedere e, a fronte della successiva (eventuale) impugnazione dei due dipendenti, sollevare l’eccezione di legittimità costituzionale di tale divieto, alla luce dell’articolo 41 della Costituzione.
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