L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Obbligo assicurazione Inail allievi corsi di formazione

di Mario Gallo

La domanda

Un'associazione datoriale in qualità di soggetto attuatore organizza corso di formazione ex Art 37 del TU 81/08 di 16 ore per Formazione generale e specifica lavoratori rischio alto e di un corso di Addetto Antincendio Rischio Medio (D.M. 10 marzo 1998) la cui parte pratica verrà eseguita presso uno spazio esterno rispetto all’aula formativa. I corsi saranno finanziati con i fondi interprofesionali. I corsisti (dipendenti in cigo di varie aziende) sono soggetti ad assicurazione Inail a carico del soggetto attuatore?

Occorre premettere che il rapporto assicurativo è regolato dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e, in base agli artt. 2 e 3 dello stesso decreto, l’assicurazione ha carattere obbligatorio e comprende tutte le ipotesi d’infortunio avvenute in occasione di lavoro che determinano la morte o un’inabilità permanente o temporanea che comporti più di 3 giorni d’astensione dal lavoro e i casi di malattie professionali. Nel vigente sistema di protezione e di sicurezza sociale l’obbligo assicurativo grava, in via generale, sul datore di lavoro che è tenuto al pagamento del premio determinato applicando, alle retribuzioni pagate ai dipendenti occupati, i tassi previsti da un’apposita tariffa che tiene essenzialmente conto della diversa pericolosità tra le varie lavorazioni. Al tempo stesso, poi, l’attuale disciplina identifica, al di fuori del rapporto di lavoro subordinato (art. 2094 c.c.), anche ulteriori soggetti tenuti all’assicurazione presso l’Inail come, ad esempio, le scuole, gli istituti d’istruzione e gli enti gestori di corsi professionali, a beneficio degli insegnanti, degli inservienti o di altri addetti che per lo svolgimento della loro attività fanno uso di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, proiettori ecc.), o frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine ovvero che svolgono esercitazioni tecnico-scientifiche, tecnico-pratiche di lavoro, ecc. nonché nei confronti degli alunni che svolgono le predette esercitazioni. Inoltre, un premio speciale unitario è previsto per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali d’istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni. La fattispecie prospettata, quindi, presenta invero alcuni profili problematici e alquanto controversi sul piano dell’imputazione dell’obbligazione assicurativa, rispetto alla predetta disciplina richiamata per sommi capi, ma almeno da quanto indicato sembrano emergere in primo luogo, in generale, i requisiti per la sussistenza dell’obbligo assicurativo in relazione a quanto prevedono gli artt.1 e 4 del citato D.P.R. n.1124/1965. Accanto a ciò va aggiunto che appare necessario anche valutare il quadro normativo nel quale s’inserisce l’attività indicata, ossia la partecipazione del lavoratore subordinato al corso di formazione per addetto antincendio per le classi di rischio medio e alto di cui al D.M. Interno 10 marzo 1998, quindi con prova pratica; in particolare, va fatto osservare che il D.Lgs. n. 81/2008, prevede che il datore di lavoro è destinatario di un’obbligazione formativa di sicurezza differenziata, con fattispecie in cui si colloca in posizione di soggetto attuatore diretto ed altre, invece, in cui solo indirettamente è destinatario dell’obbligo. Nel primo caso il datore di lavoro appare destinatario, quindi, di un obbligo formativo specifico a proprio carico è ciò sembra verificarsi in varie fattispecie, tra cui quella della formazione dei lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, come emerge dall’art. 7 del D.M. Interno 10 marzo 1998, richiamato dall’art. 37, c.9, del D.Lgs. n.81/2008, in base al quale “I datori di lavoro assicurano la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza secondo quanto previsto nell’allegato IX”, con la conseguente assunzione da parte del datore di lavoro della responsabilità dell’iniziativa formativa, fatta salva la facoltà di avvalersi dell’assistenza di soggetti terzi come le associazioni datoriali, gli organismi paritetici, i consulenti, gli enti pubblici, etc. per l’erogazione dei corsi. Dall’altro lato va anche considerato, poi, che la partecipazione ai corsi di formazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, stabiliti dal datore di lavoro, è da qualificarsi come prestazione lavorativa in quanto il lavoratore mette a disposizione le proprie energie lavorative in vista del soddisfacimento di un’esigenza aziendale e la stessa partecipazione ai corsi “non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori” (art. 37, c.12, D.Lgs. n.81/2008). Per altro la giurisprudenza ha ritenuto che anche la sede del terzo presso il quale il lavoratore segue il corso rientra nella nozione di ambiente di lavoro, computando nel periodo lavorativo anche la pausa accordata dal docente in funzione anche delle eventuali esigenze fisiche dei partecipanti ( ), e in considerazione, quindi, dei principi del D.P.R. n.1124/1965, degli elementi che caratterizzano l’obbligazione formativa prevista dal D.Lgs. n.81/2008, e del fatto che la partecipazione ai corsi in materia si configura come attività lavorativa (cfr. artt. 2094 e 2104 c.c.) sembra che si possa ritenere che l’obbligazione assicurativa gravi sul datore di lavoro.

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