L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Mensilità indebitamente corrisposte nel tempo

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

La presente per porvi un quesito in merito all'indebita corresponsione di mensilità aggiuntive non dovute, perpetuate nel tempo. In particolare, si fa riferimento ad un'azienda che applica il CCNL Alimentari, panificatori artigianato, con un numero di dipendenti pari a 10 unità. Ci siamo accorti che per oltre 10 anni sono state erogate 14 mensilità al posto di 13, come previsto dal succitato Contratto Collettivo. Esemplificando il quesito, si chiede se l'azienda potrà rifiutarsi di erogare la quattordicesima nella retribuzione di giugno del prossimo anno, senza incorrere nella casistica dei "diritti quesiti" da parte dei dipendenti.

Le retribuzioni fissate dai contratti collettivi costituiscono le retribuzioni minime spettanti ai lavoratori, ma il datore di lavoro conserva la facoltà di erogare ai propri dipendenti retribuzioni superiori, siano esse determinate a seguito di contrattazione tra le parti o semplicemente da lui offerte al lavoratore, e senza che, in tali ipotesi, si possa parlare di spirito di liberalità. Ne segue che, ove il datore di lavoro dovesse richiedere la restituzione delle somme erogate in eccesso rispetto alle retribuzioni minime previste dal contratto collettivo, non può limitarsi a provare che il suddetto contratto prevede, per le prestazioni svolte, retribuzioni inferiori, ma deve dimostrare che la maggiore retribuzione erogata è stata frutto di un errore essenziale e riconoscibile dall’altro contraente, ossia di un errore che presenti i requisiti di cui agli artt. 1429 e 1431 c.c. (da ultimo Cass 6681/2019). In sostanza il pagamento legittimo di una retribuzione superiore ai minimi previsti dal contratto collettivo indica la volontà di derogare in meglio, tacitamente manifestata dal datore mediante comportamenti concludenti ed accettata dal lavoratore, il trattamento economico di quest’ultimo. Spetta pertanto al primo dedurre e provare l’invalidità di questa volontà contrattuale e non al secondo provare il titolo giustificativo della maggiorazione (Cass 818/2007, 4942/2000). A parere di chi scrive la concludenza del comportamento può essere desunta da una costante e prolungata applicazione (Cass 5596/2001), nella fattispecie una costante erogazione della quattordicesima per “oltre 10 anni”, rendendo pertanto assai difficile per il datore la ripetizione dei pagamenti avvenuti per errore ovvero la mancata erogazione della quattordicesima a partire dal prossimo anno (principio della immodificabilità in peius della retribuzione).

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