L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Ammortizzatori anche per nuovi assunti

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

I lavoratori beneficiari dei nuovi ammortizzatori sociali previsti dal DL 104 (decreto di Agosto), indipendentemente dall'anzianità di servizio, possono essere unicamente quelli in forza al 25 marzo 2020? Se l'azienda ha iniziato la sospensione dell'attività a luglio, gli eventuali nuovi assunti dopo il 25 marzo ma prima dell'inizio della sospensione, possono beneficiare delle 18 settimane di ammortizzatori previsti dal Decreto di Agosto?

L’articolo 1 del decreto legge 104/2020 (cd. Agosto) consente la presentazione, ai datori di lavoro colpiti dalla emergenza COVID-19 nel 2020, di domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane, collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Il riferimento agli artt. da 19 a 22-quinquies del decreto legge 18/2020 consente di affermare che i lavoratori interessati dovevano essere “in forza” al 25 marzo 2020 (articolo 19 co. 8 e articolo 22 co. 3 del decreto legge 18/2020). Pertanto per l’accesso ai trattamenti di CIGO e CIGD, non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, ma è necessario che gli stessi siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 25 marzo 2020. E’ opportuno notare che, al momento in cui si redigono queste note, il decreto legge 104/2020 è in fase di conversione presso le aule parlamentari e potrebbero essere possibili emendamenti al testo.

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