L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Preavviso durante il periodo di chiusura ferie

DI Baltolu Manuela

La domanda

Una dipendente ha dato le dimissioni con regolare preavviso come da ccnl Terziario Confcommercio. Parte del periodo di preavviso cade durante la chiusura di ferie collettive aziendali (7-14 agosto), già prefissate come da calendario circolato. Inoltre, nel periodo di preavviso ha usufruito anche del congedo covid per figli per un totale di 12 giorni. Domanda: alla dipendente dobbiamo trattenere i suddetti giorni (chiusura collettiva ferie e congedo covid) perchè non effettivamente lavorati?

L’art.2118 del c.c. stabilisce che “ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.” Scopo del periodo di preavviso è, in caso di licenziamento, consentire al lavoratore la ricerca di altra occupazione, mentre, in caso di dimissioni, consentire all’azienda di trovare un sostituto e/o riorganizzare l’attività; perché lo scopo sia perseguito, il periodo deve quindi essere necessariamente lavorato, a meno che la parte che deve ricevere il preavviso non esoneri l’altra parte. Il periodo di preavviso non può essere computato nelle ferie (art. 2109 c.c.,comma 3), salvo l’ipotesi di ferie non imposte dal datore di lavoro, ma richieste dal lavoratore nel proprio interesse (Cass. n.14646/2001). Nel caso prospettato, essendo le ferie collettive prefissate dal datore di lavoro, e quindi conosciute dal lavoratore al momento della formalizzazione del periodo di preavviso, pongono quest’ultimo in posizione di “accettazione” delle stesse; pertanto, non essendo stati lavorati i giorni di preavviso compresi nel periodo di ferie collettive, si ritiene che si possa procedere alla trattenuta della corrispondente indennità sostitutiva, o, in alternativa, qualora le parti lo ritengano opportuno, si potrebbe protrarre il preavviso per un periodo di tempo corrispondente al godimento delle ferie. Anche nel caso di congedi covid per figli richiesti dal lavoratore il preavviso non viene lavorato per la durata corrispondente, pertanto, anche in questo caso, la trattenuta della corrispondente indennità di mancato preavviso appare legittima, fatta sempre salva l’alternativa di proroga del preavviso stesso, se condivisa dalla parti.

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