Smart working e quarantena
Il co. 1 dell’articolo 26 del decreto legge 18/2020 dispone l’equiparazione della quarantena alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento. Tuttavia, come precisato dall’INPS nel messaggio 3653 del 9 ottobre, tale equiparazione non è automatica in quanto, come esplicitato nella nota di prassi, “non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio” mediante forme di lavoro alternative alla presenza sul luogo di lavoro (lavoro agile, telelavoro ec.). Sotto il profilo operativo, affinché il lavoratore possa continuare a prestare il lavoro in modalità agile (smart working), è necessario che il lavoratore abbia formalmente dichiarato (preferibilmente per iscritto) la propria disponibilità a lavorare in modalità agile o in telelavoro al datore di lavoro; il medico competente non abbia sollevato alcuna obiezione a tale soluzione organizzativa; il datore di lavoro accetti la richiesta del lavoratore, giudicando compatibile con il proprio programma imprenditoriale il ricorso al lavoro agile, almeno per la durata del periodo di quarantena. Naturalmente ove la malattia fosse conclamata e, pertanto, il lavoratore fosse incapace al lavoro, resta impregiudicato il suo diritto di accedere alle corrispettive tutele.
I Quesiti più letti
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5