Astensione anticipata e covid
L’art. 17, D.Lgs. n. 151/2020 disciplina l’astensione anticipata della lavoratrice. La norma prevede tre differenti motivi per l'astensione anticipata: 1) gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; 2) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; 3) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni. L'astensione dal lavoro di cui ai punti 2 e 3 è disposta dall’Ispettorato territoriale del lavoro (ITL). Nel caso descritto non sembra trattarsi di gravi complicanze, ma di condizioni di lavoro pregiudizievoli. L’art. 11, D.Lgs. n. 151/2001 impone in primo luogo al datore di lavoro di attivarsi per individuare, nell'ambito della valutazione dei rischi, le lavorazioni che possano risultare pregiudizievoli per le lavoratrici madri. Qualora non sia materialmente possibile reperire altre mansioni confacenti, il datore di lavoro ne dà comunicazione scritta all’ITL, che può disporre l'interdizione dal lavoro della lavoratrice madre. Sempre nelle ipotesi previste dall'art. 17, c. 2, lett. b-c), D.Lgs. 151/2001 è stato chiarito che il datore di lavoro non è autorizzato a disporre autonomamente l'interdizione della lavoratrice. L'emanazione del provvedimento è condizione essenziale per l'astensione dal lavoro, che decorrerà pertanto dalla data del provvedimento stesso e deve comunque essere adottato entro il termine di 7 giorni dalla ricezione della documentazione completa. Il rischio per il datore di lavoro è, dunque, che venga disconosciuta l’indennità di maternità in assenza del provvedimento di autorizzazione. Si consiglia comunque di inviare la documentazione all’ITL, in particolare la valutazione dei rischi, sarà poi l’ufficio a valutare se esistono le condizioni per autorizzare l’astensione anticipata.
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