L'esperto rispondeContrattazione

Trattamento festivià intermittenti

di Alberto Bosco

La domanda

L'art. 13, D.Lgs. n. 81/2015 prevede che nei periodi in cui non viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità alla chiamata. Cosa s'intende esattamente per periodi (la durata della chiamata effettuata, qualora la stessa sia fatta per più giorni o Un periodo a ridosso della stessa festività, quindi giorno prefestivo e postfestivo o L'intera settima nella quale vi è un giorno festivo)? Ad es. festività 25 Aprile: il giorno 24 precedente la festività non viene lavorato, ma viene lavorato il giorno 26 successivo alla festività. Il giorno 25 fa parte del periodo di utilizzazione della prestazione o no?

La locuzione “periodi” fa riferimento a tutti quei giorni o appunto “periodi” composti da più giorni durante il quale il lavoratore non viene chiamato a rendere la propria prestazione. Nel caso di cui all'esempio, potrebbero verificarsi le seguenti ipotesi: a) non è erogata l'indennità di disponibilità: 24 e 25 aprile non lavorati (e non pagati); 26 lavorato (e pagato); b) è erogata l'indennità di disponibilità: 24 e 25 aprile non lavorati (senza diritto all'erogazione dell'indennità nella misura aumentata per la festività del 25); 26 lavorato (e pagato). La norma (art. 13, co. 4, D.Lgs. n. 81/2015) riconosce un trattamento retributivo ordinario solamente se la prestazione è utilizzata. Non pare, dunque, che la festività cadente di domenica (dove non lavora) possa essere pagata.

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