Agevolazioni

Aspi e mini Aspi: l’Inps comunica la mancata erogazione anticipata

di Massimo Braghin

L'Inps, con messaggio 30 gennaio 2015, n. 736, comunica che, a causa dell'esaurimento delle risorse stanziate per l'anno 2014, le domande di anticipazione delle indennità in ambito Aspi presentate nel corso del 2014 non saranno prese in carico e verranno respinte; a fronte di tale comunicazione, si dovrà procedere alla erogazione delle indennità di disoccupazione in forma mensile.
La legge 92/2012, istitutiva dell'Aspi, ha previsto una particolare modalità di corresponsione dell'indennità di Aspi e mini Aspi in un'unica soluzione. L'introduzione di tale modalità era sperimentale e valida per un triennio. Si tratta della fattispecie prevista qualora il soggetto che ha diritto alla percezione dell'indennità di Aspi o mini Aspi intenda intraprendere un'attività in forma autonoma, o di auto impresa, o di micro impresa o di associarsi in cooperativa, o che intenda sviluppare un'attività autonoma già iniziata nel periodo in cui lo stesso soggetto era lavoratore dipendente.
In tutti questi casi, l'erogazione dell'indennità di Aspi e mini Aspi cambia radicalmente la sua natura: non si tratta più di una misura di sostegno alla disoccupazione, ma di una forma di contributo finanziario per la fase di avvio di una nuova attività.
In questi casi, è prevista la corresponsione dell'indennità mensile di Aspi o mini Aspi in misura pari ad un numero di mensilità che equivalgono a quelle spettanti ma non ancora percepite, nel limite però delle risorse stanziate, che erano pari a 20 milioni di euro annui, per gli anni 2013, 2014 e 2015 e sempre previa istruttoria e liquidazione dell'Inps.
Il messaggio in commento si riferisce alla constatazione dell'esaurimento delle risorse stanziate per finanziare detta modalità di erogazione anticipata e in un'unica soluzione dell'Aspi e mini Aspi, e, nello specifico, il riferimento è alle domande di anticipazione presentate nell'anno 2014.
Di conseguenza, l'istituto comunica la necessità di dover respingere tali domande, e l'erogazione in forma anticipata in un'unica soluzione verrà sostituita dall'ordinaria corresponsione mensile dell'indennità a titolo di disoccupazione. In questo caso, tuttavia, occorre tener presente l'obbligo che incombe sul prestatore di attività di lavoro autonomo, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile per la conservazione dello stato di disoccupazione; il soggetto è infatti tenuto, entro 30 giorni dall'inizio della nuova attività, a comunicare all'Inps il reddito presumibile, onde permettere all'istituto di ridurre l'indennità di Aspi in misura pari all'80% di tale presunto reddito.
L'Inps, infine, fa presente nel messaggio 736/2015 che si procederà all'istruttoria delle domande di anticipazione dell'indennità di Aspi e mini Aspi presentate con decorrenza 1 gennaio 2015, ai fini dell'erogazione dell'indennità in un'unica soluzione, nel rispetto delle risorse appositamente stanziate.

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