Agevolazioni

Decontribuzione per il Sud autorizzata dalla Ue nel 2021

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

La decontribuzione Sud ottiene un parziale via libera della Ue, limitato al 2021. L'Inps emana la circolare (33/2021) e si riserva di tornare sull'argomento, per regolamentare lo sgravio per gli anni successivi, cioè dal 2022 al 2029, quando l'Europa approverà l'agevolazione nella sua interezza.

Il beneficio consiste in una riduzione modulata dei contributi che dal 2021 e sino alla fine del 2025 è pari al 30%; per il 2026 e per il 2027 scende al 20% e diminuisce ancora al 10% per gli anni 2028 e 2029. La riduzione contributiva, essendo parziale, rende maggiormente appetibile il cosiddetto cumulo con altri incentivi praticabile, tuttavia, solo se la norma, riferita all'altra facilitazione, non lo vieta. L'Inps ricorda che la decontribuzione sud è cumulabile con l'incentivo per l'assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi, nonché con altri incentivi di tipo economico. In particolare la circolare definisce un criterio di priorità nell'applicazione delle misure, quando è possibile cumularle. Così, per esempio, nell'ipotesi di assunzione da cui derivi un'agevolazione del 50% dei contributi datoriali, la decontribuzione Sud si potrà applicare sulla parte dei contributi restanti.

Sono ammessi all'incentivo tutti i datori (esclusi agricoli, domestici e imprese operanti nel settore finanziario) per i rapporti di lavoro subordinato, in essere presso unità operative ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. L'Inps comunica che, a partire dal prossimo mese, sarà possibile recuperare lo sgravio, compresi gli arretrati di gennaio e di febbraio. Visto che il diritto alla decontribuzione sorge con riferimento all'effettiva collocazione dei lavoratori nelle aree sopra indicate, può accadere che imprese, ubicate in terrori diversi, abbiano unità operative nelle regioni avvantaggiate. In tal caso le aziende devono inoltrare un'apposita domanda finalizzata a farsi attribuire il codice di autorizzazione “0L” che legittimerà l'applicazione dello sgravio per tutto il 2021.

Seguendo questa logica, per i lavoratori somministrati, secondo l'Inps, la decontribuzione spetta solamente se il lavoratore è formalmente incardinato presso un'impresa di somministrazione situata in una delle regioni oggetto di tutele, a nulla rilevando la sede operativa dell'utilizzatore. Ne consegue che un lavoratore, assunto da una impresa di somministrazione situata in Campania, potrà garantire l'accesso al beneficio anche se occupato presso un'azienda utilizzatrice ubicata nel Lazio.

L'esonero, che può essere applicato senza il rispetto di massimali mensili, riguarda solo i contributi a carico del datore di lavoro e non i premi Inail. Non vi sono vincoli particolari per applicare la decontribuzione che compete per tutti i rapporti esistenti e per quelli che verranno costituiti nel futuro (nei limiti di operatività previsti dalla norma). Ciò che conta è la sola collocazione geografica della sede di lavoro.

Di assoluto rilievo la conferma, proveniente dall'Inps, consistente nella possibilità della disapplicazione dei principi contenuti nell'articolo 31 del Dlgs 150/2015. Con un colpo solo si mettono all'angolo alcune condizioni che possono limitare - anche considerevolmente - l'accesso all'aiuto. Non è possibile, tuttavia, derogare alle previsioni del comma 1175 dell'articolo 1 della legge 296/2006. Ne deriva che, per fruire della decontribuzione Sud, l'azienda deve essere in regola con il pagamento dei contributi (possesso del Durc), vantare l'assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e il rispetto della normativa in materia di lavoro e sicurezza. È richiesto anche il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Circolare 33/2021

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