Agevolazioni

Imprese a tasso zero: rettificati i parametri di valutazione

di Maurizio Maraglino Misciagna

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale numero 108 del 7 maggio 2021 la circolare direttoriale 20 aprile 2021, numero 135072 del ministero dello Sviluppo economico che rettifica parzialmente le modalità e i termini di presentazione delle istanze per la richiesta delle agevolazioni previste dal decreto 4 dicembre 2020 (Autoimprenditorialità. Nuove imprese a tasso zero) e specifica i nuovi criteri e l'iter di valutazione delle domande, incluse le soglie e i punteggi necessari ai fini dell'accesso.

Nuove imprese a tasso zero, è la misura attuativa del Titolo I, Capo I, del Dlgs 185/2000, che ha l'obiettivo di sostenere, su tutto il territorio nazionale, la creazione e lo sviluppo di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile. Con il decreto interministeriale Mise-Mef dello scorso 4 dicembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 21 del 27 gennaio 2021, viene ridefinita la nuova disciplina attuativa in un'ottica di maggiore efficacia dell'intervento.

La misura è rivolta a medie piccole e micro imprese costituite da non più di 60 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione e in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne. Beneficiari della misura sono anche le persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa, purché esse facciano pervenire la documentazione necessaria a comprovarne l'avvenuta costituzione entro i termini indicati nella comunicazione di ammissione alle agevolazioni.

Tra le attività ammissibili rientrano i settori della produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli; fornitura di servizi alle imprese e alle persone, ivi compresi quelli afferenti all'innovazione sociale; commercio di beni e servizi; turismo ivi incluse le attività turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché le attività volte al miglioramento dei servizi per la ricettività e l'accoglienza.

I programmi di investimento presentati dalle imprese costituite da non più di 36 mesi possono prevedere spese ammissibili non superiori a 1.500.000 euro. Nel rispetto del predetto massimale è possibile comprendere un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante (da giustificare nel piano di impresa e utilizzabile ai fini del pagamento di materie prime, servizi necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa e godimento di beni di terzi), nel limite del 20% delle spese di investimento. Per le imprese che sono costituite da più di 36 mesi e da meno di 60 mesi, l'importo delle spese ammissibili non può essere superiore a 3.000.000 euro. I programmi dovranno essere realizzati entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

In merito ai termini e modalità di presentazione delle istanze, la circolare 117378 dell’8 aprile 2021 aveva inizialmente definito i parametri per la richiesta delle agevolazioni previste dal decreto 4 dicembre 2020. Il nuovo provvedimento di rettifica del Mise del 20 aprile 2021 interviene proprio su tali parametri. In particolare, la correzione riguarda l'allegato 1 che contiene un'errata determinazione del punteggio minimo necessario ai fini dell'ammissibilità dei piani d'impresa e del passaggio alla successiva fase di valutazione. La nuova circolare del 20 aprile, introduce un nuovo allegato 1 recante le corrette specificazioni di valutazione, che sostituiscono le precedenti.

I criteri di valutazione presenti al punto 9.4 cui riguardano nello specifico:
A) adeguato presidio delle competenze tecniche, organizzative e gestionali richieste dall'attività imprenditoriale;
B) coerenza del progetto proposto con gli aspetti tecnico-produttivi e organizzativi funzionali alla realizzazione dall'attività imprenditoriale;
C) coerenza del progetto proposto con le potenzialità del mercato di riferimento.

In riferimento ai criteri di valutazione in base al punto 9.9 i criteri riguardano invece:
D) sostenibilità dell'iniziativa proposta e aspetti economici e finanziari connessi all'iniziativa presentata, ivi compresa la capacità di far fronte agli impegni derivanti dalla realizzazione del progetto, tenuto anche conto della natura e dell'importo delle agevolazioni effettivamente concedibili sulla base delle risorse disponibili;
E) funzionalità e coerenza delle spese di investimento oggetto del programma ammissibile e idoneità della sede individuata.

Le domande potranno essere presentate, esclusivamente online sulla piattaforma informatica di Invitalia, dal prossimo 19 maggio 2021.

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