Agevolazioni

Autoimprenditorialità possibile per i percettori del reddito di cittadinanza

di Antonio Carlo Scacco

È finalmente possibile presentare la domanda per ottenere il beneficio addizionale del reddito di cittadinanza per l'autoimprenditorialità, previsto dal decreto legge 4/2019. Per conoscere le relative istruzioni di dettaglio, però, bisognerà attendere l’emanazione di una apposita circolare. Lo rende noto l'Inps con messaggio 3212/2021 del 24 settembre.

La misura, destinata ai beneficiari del Rdc, mira a favorire la autoimprenditorialità di tali soggetti, analogamente a quanto accade per i beneficiari della indennità di disoccupazione Naspi. Per accedere al beneficio, infatti, tra i requisiti richiesti è necessario aver avviato, entro i primi dodici mesi di fruizione del reddito di cittadinanza, una attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o aver sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia a oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio (l'articolo 1 della legge 142/2001 consente al socio lavoratore di stabilire con la propria cooperativa un rapporto di lavoro in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, anche di tipo professionale).

Analogamente a quanto avviene per la autoimprenditorialità Naspi, l'incentivo dovrebbe spettare anche nei casi di costituzione (ad esempio, società unipersonale) o ingresso in società di capitali (Srl), dal momento che il reddito derivante dall'attività in ambito societario è qualificabile reddito di impresa. Non dovrebbero avere diritto al beneficio, invece, i soci che rivestano la posizione di socio di capitale conferendo esclusivamente capitale e la cui partecipazione alla società non sia riconducibile ad attività di lavoro autonomo o di impresa (si vedano le precisazioni contenute nella circolare Inps 174/2017).

Si richiede inoltre che il soggetto interessato al beneficio, al momento della presentazione della domanda, sia componente di un nucleo familiare beneficiario di Rdc in corso di erogazione e che non abbia cessato nei dodici mesi precedenti una attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, o non abbia sottoscritto, nello stesso periodo, una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia a oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, ovviamente diversa dalla quota per la quale si chiede il beneficio. Disco rosso, infine, se nel nucleo familiare altri soggetti abbiano già fruito della agevolazione.

L'importo di fatto erogabile (in unica soluzione) è pari a sei mensilità del reddito di cittadinanza (il parametro di riferimento è il reddito di cittadinanza percepito nel mese in cui inizia la attività, sempre nei limiti di 780 euro mensili), ma sconterà gli importi eventualmente già erogati, al soggetto richiedente o a uno degli appartenenti al suo nucleo familiare, a titolo di incentivo ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del citato decreto legge. In base a tale ultima norma, il beneficiario del reddito di cittadinanza che avvia una attività di lavoro autonomo o impresa (anche sotto forma di partecipazione), continua a percepire senza variazioni il reddito di cittadinanza per due mensilità successive (nel limite dei diciotto mesi complessivi di percezione del reddito di cittadinanza).

L'incentivo è infatti espressamente incompatibile con il beneficio addizionale. Rimane immutato l'obbligo di comunicazione all'Inps entro trenta giorni dalla variazione occupazionale (modello "COM esteso"), pena l’impossibilità ad accedere al beneficio (articolo 2, comma 2, del decreto interministeriale 23 febbraio 2021).

La domanda si inoltra telematicamente utilizzando il modello "RdC-COM Esteso", disponibile sul sito dell'Inps, autenticandosi con Pin (l'accesso tramite Pin ai servizi online non sarà più consentito a partire dal 1° ottobre 2021), Spid, Carta nazionale dei servizi e Carta di identità elettronica. In alternativa potranno essere utilizzati gli Istituti di patronato e i Centri di assistenza fiscale. È bene prestare attenzione al fatto che la domanda telematica all'Inps con il Modello "Rdc COM Esteso" deve essere effettuata anche se è già stata inoltrata la comunicazione con Modello "COM Esteso".

Da notare che il beneficio in questione può essere soggetto a revoca. Ciò accade quando l'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale cessi prima di dodici mesi dall'avvio, ovvero nel caso si ceda la quota di capitale sociale della cooperativa entro i dodici mesi dalla sottoscrizione della quota medesima. Può essere revocato, infine, qualora il Rdc sia esso stesso oggetto di revoca ovvero qualora il beneficiario incorra nelle ipotesi di decadenza dal Rdc.

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