Agevolazioni

Decontribuzione turismo e spettacolo, domande fino al 10 dicembre

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Con la circolare 169/21 di ieri l’Inps torna sull’esonero contributivo introdotto dall’articolo 43 del Dl 73/2021 (legge 106/21) in favore dei datori di lavoro privati che operano nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo e, oltre a estendere la platea dei soggetti potenzialmente destinatari dell’incentivo, fornisce anche le indicazioni per accedere alla facilitazione.

Secondo le nuove istruzioni l’esonero potrà riguardare anche una serie di attività, rientranti nell’ambito del settore economico «creativo, culturale e dello spettacolo», non ricomprese nella precedente circolare 140/21. Potranno, così, fruire dell’incentivo anche i musei, le biblioteche, i parchi di divertimento e quelli tematici, gli orti botanici e le riserve naturali. All’allargamento della platea dei possibili beneficiari dell’esonero, non fa tuttavia seguito un’implementazione della dotazione finanziaria a supporto della misura che, quindi, resta pari a pari a 770,9 milioni per il 2021, tetto entro cui trova capienza l’agevolazione.

L’incentivo è parametrato sul doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi Inail. L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile ed è fruibile per il periodo di competenza 26 maggio 2021-30 novembre 2021. I datori interessati devono inoltrare una richiesta telematica all’Inps: il form da utilizzare è denominato “SOST.BIS_ES” reperibile nel “Portale delle agevolazioni”, presente nel sito dell’Istituto. Le domande possono essere inserite da ieri e sino al 10 dicembre 2021. La sola presentazione dell’istanza non legittima l’utilizzo dell’esonero in quanto si dovrà attendere che l’Inps, fatti i controlli, autorizzi il datore al recupero, che può interessare solo le stesse matricole che hanno avuto accesso ai trattamenti di integrazione salariale, ordinari o emergenziali che originano lo sgravio. In caso di fusione l’esonero può essere utilizzato dal soggetto risultante dall’operazione societaria, sempre che il datore (ante e post fusione) rientri negli specifici codici Ateco indicati nella circolare in commento, nonché nella precedente (140/21).

In merito alle modalità di fruizione dell’esonero, l’importo dell’agevolazione spetta nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Tra i contributi agevolabili rientra anche lo 0,50% (ex lege 297/1982) a carico dei lavoratori che il datore recupera dal Tfr. L’Inps ricorda che trattandosi di una contribuzione sgravata il datore non deve operare l’abbattimento per la quota oggetto di esonero. Infine, essendo un aiuto di Stato, se l’azienda richiedente è nell’elenco Deggendorf (soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili per cui la Commissione europea ha ordinato il recupero) l’Inps non autorizzerà il beneficio.

La circolare dell'Inps 169/2021

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