No all’esonero, l’istanza di riesame non regolarizza
Se la domanda di esonero contributivo parziale in favore dei lavoratori autonomi, previsto dall’articolo 1, commi 20-22 bis, della legge 178/2020, è stata rifiutata, gli importi relativi al 2021 che risultano scaduti alla verifica della regolarità contributiva effettuata dopo il 29 novembre (data in cui verrà comunicato l’ammontare spettante), saranno oggetto di invito a regolarizzare. In tal caso, la presentazione di una richiesta di riesame non ripristinerà la posizione di regolarità contributiva.
Invece se l’esonero è stato accordato, ma non copre l’intera contribuzione dovuta, l’importo eccedente va versato entro il 29 dicembre, e fino a tale data l’ammontare non sarà conteggiato nell’eventuale posizione debitoria.
Queste due precisazioni sono state fornite dall’Inps nel messaggio 4184/2021. È stato anche evidenziato che per artigiani, commercianti e coltivatori diretti l’esonero riguarda solo la contribuzione con scadenza ordinaria di versamento nel 2021. Gli importi riferiti ad annualità precedenti non versati saranno oggetto di invito a regolarizzare dopo la comunicazione di accesso all’esonero.
Il lavoro occasionale sportivo esente Irpef fino a 15mila euro
di Andrea Mancino, Jessica Pettinacci e Gabriele Sepio
Fisco, bonus di Natale ai dipendenti in cerca di coperture
di Marco Mobili e Giovanni Parente
Premi di produttività più green
di Marco Mobili e Giovanni Parente