Agevolazioni

Al via le domande per lo sgravio contributivo del 2021 riservato al settore edile

di Gianfranco Nobis

Con la circolare 181 del 7 dicembre 2021 l'Inps conferma l'apertura dei termini per l'invio delle richieste di concessione della speciale riduzione contributiva prevista dall'articolo 29 del Dl 244/1995 a favore del settore edile e dell'artigianato. Per l'anno 2021 infatti, il decreto interministeriale 143/2021 del 12 novembre 2021 ha confermato nella misura dell'11,5% l'entità dello sgravio applicabile alle aziende classificate nel settore industria (codici statistici contributivi da 11301 a 11305), nel settore artigianato (codici statistici contributivi da 41301 a 41305) e dai codici Ateco2007 da 412000 a 439909.

Per espressa previsione normativa lo sgravio in commento trova applicazione unicamente in relazione ai lavoratori assunti con qualifica di operaio a tempo pieno ( 40 ore settimanali); ne restano quindi esclusi gli operai a tempo parziale e gli impiegati, anche se aventi rapporti di lavoro attivi in uno dei settori interessati. L'Inps conferma poi che la riduzione pari all'11,50% trova applicazione esclusivamente sulla contribuzione dovuta per le assicurazioni sociali diversa da quella pensionistica, al netto di eventuali misure compensative spettanti.

Sul tema viene inoltre precisato che non è oggetto di esonero il contributo pari allo 0,30% dell'imponibile previdenziale dovuto per il finanziamento dei fondi per la formazione continua e che la misura sia cumulabile con altri esoneri che ne ammettono la fruizione con altre misure. Ne consegue, quindi, che le aziende non potranno beneficiare della riduzione pari all'11,50% cumulando tale importo con i benefici all'occupazione giovanile già previsti dalla leggi 205/2017 e 178/2020. L'esclusione dalla fruizione dell'esonero opera anche in riferimento ai lavoratori interessati da contratti di solidarietà per l'anno 2021.

La circolare in commento riepiloga poi le condizioni di accesso al beneficio specificando che per la concessione dell'esonero è necessario il possesso della Regolarità contributiva (legge 296/2006), il rispetto del contenuto degli accordi collettivi di qualsiasi livello applicabili ai rapporti di lavoro, il rispetto delle disposizioni in materia di retribuzione imponibile già previsti dal Dl 388/1989, nonché l'assenza di condanne passate in giudicato per violazione della normativa in tema si sicurezza sui luoghi di lavoro nei cinque anni precedenti.

Le domande potranno essere inviate da aziende e intermediari in via telematica utilizzando il modulo "Rid-Edil" tramite cassetto previdenziale, sezione "Comunicazioni on-line".

L'istruttoria dell'istanza, inviabile fino a tutto il 15 marzo del 2022, risulta particolarmente rapida; già entro il giorno successivo sarà disponibile l'esito dei controlli effettuati dall'Inps e, ricorrendone i presupposti, sarà attribuito il codice 7N alla posizione contributiva richiedente in modo da permettere il conguaglio delle somme. L'attribuzione del codice autorizzazione decorrerà dal mese di novembre 2021 e terminerà con le denunce Uniemens di febbraio 2022 (ultimo mese utile al conguaglio del beneficio spettante). A tal fine, già dalle denunce di competenza di novembre 2021 le imprese autorizzate potranno utilizzare il codice causale L206 all'interno dell'elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi> per le quote di beneficio corrente e il codice L207 per le quote di beneficio arretrate (riferite al periodo gennaio – ottobre 2021).

Anche le aziende cessate o sospese potranno recuperare le quote di beneficio spettante; in tal caso, tuttavia, la richiesta dovrà pervenire all'Inps tramite cassetto previdenziale, ma utilizzando il modello contenuto nell'allegato 2 della Circolare 181/2021. Il conguaglio delle somme, in tali casi, potrà avvenire unicamente tramite regolarizzazione contributiva (UniEmens/vig).

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