Agevolazioni

Commercio e turismo, sgravi da dicembre

di Barbara Massara

Al via dalle denunce contributive di dicembre 2021 il recupero dell’esonero contributivo del decreto Sostegni Bis riservato alle aziende del settore commerciale, turismo, stabilimenti termali e settore ricreativo, culturale e dello spettacolo.

Lo comunica l’Inps con il messaggio 96/2022, pubblicato ieri, con cui fornisce ai datori di lavoro interessati le istruzioni operative per fruire dello speciale esonero introdotto dall’articolo 43 del Dl 73/2021.

L’esonero, pari alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di Cig fruite nel primo trimestre 2021, è riconosciuto nel limite della contribuzione datoriale dovuta tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2021, termine quest’ultimo interpretato dall’Inps come mese di effettiva fruibilità e quindi riferito alla contribuzione di competenza del mese di novembre 2021.

Questa misura agevolativa ha avuto una lunga gestazione con ben quattro provvedimenti attuativi emessi dall’Inps da settembre a oggi, l’ultimo dei quali l’ha resa effettivamente operativa.

L’esonero fruibile è quello che è stato espressamente autorizzato dall’Inps a seguito delle istanze trasmesse tra l’11 novembre e il 16 dicembre scorso che sono state accolte, da utilizzare nei limiti della contribuzione datoriale dovuta nel periodo agevolabile (26 maggio-31 dicembre 2021 corrispondente al periodo di competenza 11.2021).

Il recupero deve avvenire, spiega l’Inps, su base mensile e quindi “spalmando” l’importo complessivo dell’esonero nei mesi in cui sarà consentito fruirne, e cioè a partire dalla denuncia uniemens di competenza di dicembre 2021 fino a quella di maggio 2022.

Laddove dovesse risultare un residuo, in quanto la contribuzione dovuta nei primi cinque mesi (da dicembre 2021 ad aprile 2022) non dovesse risultare capiente rispetto all’importo massimo mensile dell’esonero spettante, il datore potrà fruire interamente del residuo nell’ultimo flusso di competenza di maggio 2022. Il codice causale che i datori privati devono utilizzare per il recupero nel flusso, e in particolare nella denuncia aziendale, è l’L553, in corrispondenza del quale dovrà essere indicato il relativo importo a credito.

Nel medesimo provvedimento l’Inps fornisce indicazioni alle aziende su come richiedere il riesame delle istanze accolte in modo parziale, cioè per importi inferiori rispetto a quelli richiesti, anche a causa di processi di fusione con presentazione di un’unica istanza riferita a entrambe le matricole aziendali (incorporata e incorporante). In questi casi i datori potranno utilizzare lo stesso modulo d’istanza presentato per richiedere l’esonero (Sost.Bis_ES), integrandolo con degli allegati che comprovino il diritto dell’azienda al riconoscimento di un esonero di importo superiore, da trasmettere entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio 96/2022, e cioè entro il 9 febbraio prossimo.

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