Agevolazioni

Decontribuzione Sud, autorizzazione prorogata fino al 31 dicembre 2022

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Semaforo verde della Commissione europea (decisione C (2022) 4499 final del 24 giugno) alla proroga, fino al 31 dicembre di quest’anno, della decontribuzione per le aziende operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Ricordiamo che, per l’accesso alla misura, rileva il luogo dove si svolge la prestazione lavorativa. In precedenza l’agevolazione era stata autorizzata fino al 30 giugno 2022, ma, in base alla legge 178/2020, dovrebbe essere fruibile fino al 2029 incluso, seppur con intensità decrescente.

La deroga temporanea alla normativa in materia di aiuti di Stato, che trova la sua motivazione nelle conseguenze economiche derivanti dal conflitto in essere in Ucraina, consente ai datori di lavoro di poter continuare a contare su una riduzione dei contributi, dagli stessi complessivamente dovuti, in misura pari al 30 per cento. Importante sottolineare che l’aiuto non prevede alcun massimale retributivo; questa caratteristica rende la misura particolarmente appetibile soprattutto per i lavoratori con retribuzioni medio-alte. Ai fini pensionistici, i lavoratori non ne risentiranno, essendo previsto che l’aliquota di computo delle prestazioni non subirà modificazioni.

La riduzione, da cui sono escluse le imprese dei settori finanziario e agricolo, nonché i datori di lavoro domestico, non copre esattamente tutte le voci contributive, in quanto restano escluse alcune ormai consuete forme di contribuzione come quella al Fondo di Tesoreria; quello eventualmente dovuto ai fondi di solidarietà; il contributo integrativo Naspi (0,30%) che, ove allo scopo devoluto, finanzia la formazione continua dei lavoratori; le contribuzioni di tipo solidaristico, nonché premi e contributi dovuti all’Inail.

Vale, altresì, la pena di ricordare che la decontribuzione Sud, rivolgendosi sia al personale in forza, sia ai nuovi assunti, non riveste natura di incentivo all’assunzione. Conseguentemente non postula il rispetto dei principi generali sanciti dall’articolo 31 del Dlgs 150/2015. Tuttavia, trattandosi di un beneficio contributivo, trovano applicazione le disposizioni contenute nei commi 1175 e 1176 dell’articolo 1 della legge 296/2006. Questo significa che i datori di lavoro hanno diritto all’esonero se sono in possesso del Durc, se non hanno violato le norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro, se rispettano gli altri obblighi di legge in materia e se non contravvengono alle regole imposte da accordi e contratti collettivi nazionali, nonché regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

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