Agevolazioni

Agenzie di viaggio e tour operator, via libera Ue all'esonero del Sostegni ter

di Barbara Massara

La Commissione Ue ha dato il via libera all'esonero contributivo previsto dal decreto Sostegni ter in favore dei datori di lavoro operanti nel settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator. Lo comunica l'Inps nel messaggio 2712/2022 di ieri, in cui, sulla base dell'autorizzazione preventiva comunitaria del 22 giugno scorso, fornisce le prime indicazioni sul nuovo esonero nell'attesa di un prossimo provvedimento a cui è subordinata l'effettiva fruizione dell'agevolazione.

L'agevolazione riservata alle aziende del settore con codice Ateco della cosiddetta divisione 79 è quella introdotta dall'articolo 4 comma 2 ter del Dl 4/2022, consistente in un esonero della contribuzione previdenziale datoriale (esclusi i premi Inail) dovuta per un massimo di 5 mesi, anche non continuativi, nel periodo di competenza aprile-agosto 2022, per tutti i rapporti di lavoro dipendente in essere, sia quelli instaurati, sia quelli instaurandi nel periodo agevolato.

L'esonero, oltre che essere soggetto alla preventiva autorizzazione Ue in quanto beneficio di tipo selettivo, è altresì soggetto al limite degli aiuti di Stato rientranti nel temporary framework (comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final e successive modificazioni), nonché al limite di stanziamento nazionale di 56,25 milioni previsto dal comma 2-quater dell'articolo 4 del Dl 4/2022.

Ai fini dell'applicazione dell'esonero che potenzialmente interessa la contribuzione dovuta per il periodo aprile-agosto 2022 e che sarà fruibile entro il 31 dicembre 2022, l'Inps precisa che lo stesso sarà riparametrato e applicato su base mensile. Ai datori di lavoro che potenzialmente possono beneficiare dell'esonero (se rientranti nel tetto del temporary framework) l'Inps comunica di aver attribuito d'ufficio entro il 30 giugno 2022 il codice di autorizzazione 2J.

Tali aziende, dopo aver ricevuto le ulteriori istruzioni dall'Inps con un provvedimento di prossima emanazione, potranno presentare telematicamente attraverso il Portale delle agevolazioni la specifica istanza denominata “Esonero di cui al DL n. 4/2022 art. 4 comma 2-ter” funzionale a quantificare l'esatto importo dell'esonero spettante.Come già avvenuto in occasione delle richieste di altri esoneri oggetto di prenotazione, nell'istanza il datore di lavoro dovrà altresì espressamente dichiarare di non aver superato i limiti di concedibilità degli aiuti di stato previsti dal temporary framework (fissati fino al 30 giugno 2022 in 2,3 milioni).

Nelle more delle prossime istruzioni operative, l'istituto chiarisce che, stante l'ulteriore limite dello stanziamento di 56,25 milioni di minori entrate contributive per l'anno 2022 espressamente disposto dal Sostegni-ter, solo aver esattamente individuato la platea dei beneficiari del nuovo esonero sarà possibile definire per ciascun datore di lavoro interessato il numero dei mesi di effettiva concessione dell'esonero (pari al massimo a 5 mensilità).

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