Agevolazioni

Rdc, esonero contributivo anche alle agenzie per il lavoro

di M.Pri.

Per beneficiare dell'esonero contributivo loro riservato in caso di intermediazione nell'assunzione di un beneficiario del reddito di cittadinanza, le agenzie per il lavoro devono rispettare i requisiti stabiliti dall'articolo 1, commi 1175-1176, della legge 296/2006, cioè: regolarità contributiva; assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; rispetto degli accordi e dei contratti collettivi sottoscritti dai sindacati più rappresentativi sul piano nazionale.

Con il messaggio 2766/2022, Inps ha recepito le novità in materia di agevolazioni collegate ai beneficiari del reddito di cittadinanza introdotte dalla legge di Bilancio 2022. In particolare è stato previsto che, se l'assunzione del lavoratore (ora anche part time e a tempo determinato) viene intermediata da un'agenzia per il lavoro, l'esonero contributivo (nel limite dell'importo del Rdc spettante al lavoratore) sia riconosciuto per il 20% all'agenzia, scorporando tale ammontare da quello destinato al datore di lavoro.

Inps ha ora aggiornato il modulo da utilizzare per il riconoscimento dell'esonero alla luce delle novità e nel messaggio 2766/2022 sono contenute le istruzioni che i datori di lavoro devono seguire per l'esposizione in uniemens, listaPosPa, PosAgri, dei dati relativi alla fruizione dell'esonero in caso di intermediazione di un'agenzia per il lavoro.

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