Contenzioso

Agevolazioni contributive collegate ai contratti di solidarietà, necessaria la domanda amministrativa

di Silvano Imbriaci

La vicenda oggetto della pronuncia della Corte di cassazione 17 marzo 2016, n. 5318 riguarda la stipulazione di accordi in solidarietà ex articolo 1 del Dl n. 726/1984 (convertito in legge n. 863/1984) con riduzione dell'orario di lavoro e l'accesso ai benefici accessori di cui all'articolo 5 dello stesso decreto legge, secondo cui alle imprese che stipulano contratti di solidarietà viene corrisposto, a certe condizioni, un contributo pari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione dell'orario; tale contributo non ha natura retributiva anche ai fini di eventuali obblighi di natura previdenziale.

La questione all'esame della Cassazione investe il profilo del rapporto tra questa agevolazione contributiva e l'ammissione dell'impresa al trattamento di integrazione salariale. In particolare la sentenza di merito impugnata aveva negato la possibilità di accedere ai benefici contributivi di cui al comma 5 citato in assenza di specifica domanda amministrativa da parte dell'azienda, non potendo valere a tal fine la domanda di conguaglio di somme anticipate a titolo di integrazione salariale. In sostanza, per l'accesso ai benefici contributivi derivanti dal contratto di solidarietà, occorre specifica domanda amministrativa?
Per rispondere al quesito, la Corte ripercorre in sintesi il principio, operante nell'ambito delle controversie previdenziali ed assistenziali, della previa proposizione della domanda amministrativa quale condizione di accesso alle prestazioni previdenziali ma anche a determinati benefici consistenti nella riduzione dell'obbligo contributivo. Tale principio trova la sua regolamentazione, a livello particolare, nella disciplina di dettaglio relativa alle singole prestazioni o alle singole agevolazioni contributive; mentre a livello generale la norma di riferimento è processuale (articolo 443 del codice di procedura civile): le domande relative alle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie non sono procedibili se non sono esauriti i procedimenti previsti per la composizione in sede amministrativa. Dunque, proprio per il fatto che la domanda amministrativa condiziona la stessa proponibilità del ricorso giudiziario, non può ritenersi sorto il diritto alla prestazione prima che si sia perfezionata (o debba ritenersi tale) la fattispecie a formazione progressiva rappresentata dalla sequenza domanda amministrativa-provvedimento-ricorso amministrativo- decisione.
Nel caso di specie, secondo la Cassazione il contratto di solidarietà costituisce il presupposto sia della concessione del trattamento di integrazione salariale, sia del beneficio della riduzione della contribuzione previsto in relazione alla riduzione dell'onere retributivo per i lavoratori ammessi all'integrazione. Ma si tratta di due benefici distinti, in quanto il beneficio della Cigs riguarda la posizione del lavoratore, che potrà azionare il proprio diritto nei confronti dell'ente previdenziale qualora il datore di lavoro non anticipi il trattamento di integrazione salariale; invece della agevolazione contributiva beneficiaria è solamente l'impresa, che usufruisce di una riduzione della contribuzione dovuta per i lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale. Trattandosi di due benefici autonomi, per entrambi occorre un distinto procedimento amministrativo e dunque anche per l'agevolazione contributiva collegata all'articolo 5 citato occorre specifica domanda amministrativa. Da tale domanda inizieranno a decorrere anche gli accessori sulle somme tardivamente corrisposte (e non dalla precedente istanza a seguito della quale era stato autorizzato il conguaglio delle somme anticipate a titolo di integrazione salariale). Resta da precisare che, ai fini del pagamento degli interessi anatocistici, la nozione di liquidità del credito nell'ambito delle prestazioni e provvidenze previdenziali ed assistenziali non va desunta con i criteri ordinari (quelli, per intenderci, cui fa riferimento l'articolo 1282 del codice civile), ma va riferita al completamento del procedimento amministrativo di spesa, con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme (il che non accade nel caso di inadempimento).

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