Contenzioso

Versamenti all’Inps (e non alle Casse) per il professionista senza partita Iva

di Silvano Imbriaci

Il caso affrontato dalla pronuncia della Cassazione 5 maggio 2016, n. 9046 è tutt'altro che infrequente: la Cassa professionale (in questo caso l'INARCASSA) iscrive d'ufficio un lavoratore libero professionista che, dopo la sua volontaria cancellazione, aveva svolto l'attività di amministratore presso alcune società.

La questione posta all'attenzione della Suprema Corte riguarda dunque la verifica dei requisiti per l'iscrizione alla Cassa Professionale di un libero professionista che, pur mantenendo l'iscrizione all'Albo, non abbia partita IVA, versi contribuzione obbligatoria presso la Gestione Separata INPS e svolga attività di natura (asseritamente) non tecnica o professionale.

L'esame si snoda attraverso un profilo in fatto e uno in diritto. In fatto la Cassazione afferma un principio assai rilevante: la verifica della connotazione “professionale” dell'attività deve essere svolta non sulla base dell'oggetto sociale della società, e nemmeno evidenziando i caratteri soggettivi del professionista da assicurare. L'inquadramento previdenziale deve seguire la reale natura dell'attività svolta dal soggetto da assicurare, valutando i requisiti oggettivi richiesti dall'ordinamento. L'esercizio di attività a contenuto tecnico, nelle quali l'amministratore sia messo in condizione di spiegare le sue conoscenze professionali, è un elemento che deve essere dimostrato e non presunto. In altri termini, e in diritto, l'attività di amministratore di una società, da un punto di vista previdenziale, prevede la soggezione all'obbligo contributivo prima di tutto a favore della Gestione Separata INPS (art. 2, comma 26 l. n. 335/1995). Per l'iscrizione ad una diversa ed esclusiva gestione assicurativa (in ipotesi alla Cassa professionale) occorre l'esistenza dei presupposti richiesti dall'ordinamento a tal fine (svolgimento attività professionale, prima di tutto).

In realtà, il collegamento tra amministratore e gestione separata deriva dalle funzioni proprie che si accompagnano al ruolo: direzione, amministrazione, garanzia del funzionamento dell'organismo sociale.

Ancora una volta dunque la Cassazione delimita il perimetro dell'attività di amministratore di società, per distinguerlo e renderlo impermeabile ad altri presupposti impositivi. Questo accade, ad esempio, in tutti i casi in cui l'INPS chiede l'iscrizione dell'amministratore anche alla Gestione Commercianti; in tale evenienza, come è noto, la Cassazione sembra aver definitivamente chiarito che non è sufficiente l'attribuzione del ruolo o la natura commerciale della società a fondare l'obbligo contributivo: occorre lo svolgimento, in concreto di attività che abbia natura commerciale in modo abituale e prevalente, secondo quanto richiesto dall'art. 1, comma 203 della legge n. 662/1996 (cfr. ex multis Cass. n. 8297/2016). Allo stesso modo, per tornare alle questioni che riguardano i liberi professionisti, la distinzione tra attività e ruolo di amministratore e attività che danno luogo ad altri tipi di iscrizione vale anche nel caso inverso rispetto a quello oggetto dell'ordinanza: quando cioè l'INPS chieda l'iscrizione alla Gestione Separata di un professionista che si sia cancellato dalla propria Cassa Professionale, ma che continui a percepire un reddito dallo svolgimento di attività professionale (magari svolta all'interno di una società), per la quale versa semplicemente un contributo di solidarietà, legato all'iscrizione all'albo professionale. Se è vero, infatti, che l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata dell'INPS è residuale, ed è previsto tra gli altri per i c.d. professionisti senza Cassa, l'art. 18, comma 12 del d.l. n. 98/2011 - norma di interpretazione autentica- ribadisce che rientrano nell'ambito della Gestione Separata tutti i soggetti che esercitano per professione abituale (ancorché non esclusiva) attività di lavoro autonomo, il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, come pure coloro che, pur svolgendo questo tipo di attività, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza. Dunque, in assenza di iscrizione alla Cassa Professionale, deve comunque intervenire l'iscrizione alla Gestione Separata, in considerazione del fatto che i redditi percepiti per lo svolgimento dell'attività (non versati alla Cassa Professionale per i più svariati motivi) non risultano assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria (non equivale a versamento contributivo soggettivo il pagamento del c.d. contributo di solidarietà dovuto in relazione all'iscrizione all'Albo Professionale)

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