Contenzioso e giurisprudenza
Contestazione necessaria in via preventiva
di Daniele Colombo
ll licenziamento per scarso rendimento è stato classificato dai giudici sia come un recesso per giustificato motivo soggettivo, sia come giustificato motivo oggettivo. La differenza non è solo giuridica: dalla sua classificazione dipendono due distinte procedure previste dalla legge per giungere all’intimazione del licenziamento stesso. Per giustificato motivo soggettivo, infatti, il licenziamento dovrà essere preceduto dal rispetto delle garanzie procedurali di cui all’articolo 7 della legge 300/1970, ovvero dalla contestazione, termine a difesa e successiva sanzione. Nel ...
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