Contenzioso

L’accordo aziendale non scade e si può riutilizzare

di M.Pri.

Un accordo siglato tra sindacati e azienda per far fronte a un temporaneo aumento dell'attività non scade se non esplicitamente previsto e può essere riutilizzato successivamente. Con l'ordinanza 21390/2019 depositata ieri, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso presentato da un lavoratore che è stato impiegato con contratto di somministrazione e a tempo determinato più volte prorogato nel 2010.

Il lavoratore tra le altre cose ha contestato la validità dell'accordo azienda-sindacati sottoscritto nel 2006 per far fronte a un incremento dell'attività da svolgere a fronte di un nuovo appalto. L'intesa riconosceva la necessità di ricorrere a contratti a tempo determinato e di somministrazione, nonché le modalità di realizzazione degli aumenti di personale. L'accordo, si desume dall'ordinanza 21390, regolava le assunzioni per tre anni, ma in sé non aveva scadenza.

Il primo appalto è stato successivamente rinnovato. A fronte di ciò si è ripresentata la necessità per l'azienda di far fronte a un incremento di attività e i giudici di appello «hanno concluso che l'accordo del 2006, sebben stipulato in occasione del primo contratto di appalto, conservava la sua idoneità a confermare che le medesime esigenze di assunzioni già positivamente vagliate dalle organizzazioni sindacali permanevano anche in occasione dei successivi contratti».

Questo perché le parti non hanno fissato alcuna scadenza all'accordo, neppure in via indiretta, e di conseguenza lo stesso «non poteva ritenersi automaticamente cessato nell'aprile 2010, al compimento dei 36 mesi dalla stipula dell'accordo, come sostenuto dal lavoratore».

Secondo la Cassazione il ragionamento seguito dai giudici di secondo grado è congruo e va esente da censure.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©