Contenzioso

Elenco dei lavoratori agricoli, l’iscrizione ha efficacia solo ricognitiva

di Valeria Zeppilli

L'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli ha una mera funzione ricognitiva della situazione soggettiva e di agevolazione probatoria a essa connessa, la quale quindi, per la Corte di cassazione (ordinanza 26230 del 16 ottobre 2019), viene meno se in sede di controllo da parte l'Inps risulti l'inesistenza di un rapporto di lavoro idoneo a giustificare tale iscrizione.

A fronte di una verifica da parte dell'istituto di previdenza, dal quale sia emersa l'inesistenza del rapporto di lavoro dedotto a fondamento della permanenza nell'elenco dei lavoratori agricoli, è onere del lavoratore provare invece l'esistenza del rapporto, oltre che la sua durata e la sua natura onerosa.

A tale ultimo proposito va ricordato, come fatto dalla stessa Corte, che, con riferimento al lavoro in agricoltura, per la nascita del rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale non è sufficiente, come avviene in generale, la sola sussistenza dell'attività lavorativa, ma è richiesto un ulteriore presupposto. In particolare, serve lo svolgimento, ogni anno, di un certo numero di giornate lavorative, certificato dall'iscrizione negli elenchi nominativi previsti dal regio decreto 1949/1940.

Di conseguenza, il lavoratore che chieda in giudizio l'erogazione di una prestazione previdenziale assumendo di essere lavoratore agricolo o che, su tale presupposto, agisca in accertamento negativo a fronte della richiesta dell'Inps di restituire un indebito, è gravato dall'onere di provare che ha lavorato per un certo numero di giornate nell'anno di riferimento, producendo sempre, quanto meno, il documento che dimostra che il suo nome rientra negli elenchi nominativi.

Chiaramente potrebbe ben accadere, sottolineano i giudici, che l'iscrizione manchi, ma il lavoratore ne abbia comunque diritto, nel qual caso questi, in giudizio, potrà chiedere o la declaratoria giudiziale del suo diritto all'iscrizione o che questo venga accertato incidentalmente ai soli fini della pronuncia sulla prestazione previdenziale.

Tuttavia, sebbene l'iscrizione renda certa la qualità di lavoratore agricolo nei confronti di terzi, la stessa non costituisce una prova legale ma una semplice risultanza processuale che il giudice può valutare liberamente, tenendo conto di tutti gli elementi che sono emersi nel corso del giudizio.

A tale ultimo proposito va detto che l'Inps, dal canto suo, può dare la prova contraria dell'esistenza del rapporto di lavoro agricolo che risulta dall'iscrizione degli elenchi anche producendo gli accertamenti e i verbali ispettivi, ovvero documenti che, essendo delle attestazioni provenienti da organi della pubblica amministrazione, sono soggetti allo stesso regime probatorio appena visto per l'iscrizione negli elenchi.

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