Contenzioso

Naspi per l'amministratore senza reddito

di Antonello Orlando

La carica di amministratore è di per sé compatibile con la percezione della Naspi. Nella sentenza del Tribunale di Milano del 3 dicembre 2020 è stato chiarito, infatti, come la titolarità di una carica sociale, così come quella di membro di un consiglio di amministrazione, non sia incompatibile rispetto alla percezione della indennità di disoccupazione in assenza di redditi conseguenti a tali attività.
In particolare, il ricorrente, alla cessazione del rapporto di lavoro (nel novembre 2018), aveva presentato domanda di Naspi dichiarando di non essere titolare di alcuna carica societaria. Inps ha respinto la sua domanda riscontrando che lo stesso risultava ufficialmente amministratore di una società in liquidazione già dal luglio 2018. La reiezione, in particolare, era motivata dalla mancata presentazione della documentazione reddituale del 2018.
Il ricorrente ha presentato richiesta di riesame dato che la società di cui risultava socio e amministratore unico era in liquidazione e non gli aveva corrisposto alcun compenso. In assenza della indennità di disoccupazione, lo stesso aveva poi presentato un ricorso amministrativo sottolineando di non aver svolto per tale società, ormai in liquidazione, nessuna attività lavorativa e di non aver percepito alcun reddito.
Inps respingeva anche il ricorso sostenendo che, secondo la sua stessa circolare 174/2017, la dichiarazione reddituale, anche nel caso di redditi pari a zero, deve essere resa entro 30 giorni dalla domanda di Naspi.
Il tribunale di Milano ha sposato la lettura del lavoratore, in quanto il ricorrente ha provato la sussistenza di tutti i requisiti per l'erogazione della Naspi, sia contributivi sia soggettivi, confermando che la carica di socio e amministratore non corrisponde a un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, non comportando soprattutto un automatico diritto a un compenso e, conseguentemente, a un reddito da dichiarare per poterne verificare la congruità rispetto alle soglie di cumulabilità permesse per conservare il diritto alla indennità di disoccupazione.
La sentenza ha anche sottolineato come il termine decadenziale di 30 giorni previsto dall'articolo 11 del Dlgs 22/2015 non può essere applicato al caso specifico, dato che non vi era un rapporto potenzialmente incompatibile. L'articolo 10 dello stesso Dlgs 22/2015, infatti, prevede limiti alla compatibilità fra Naspi e attività di lavoro autonomo o societarie solo se da queste derivi al titolare dell'indennità di disoccupazione un reddito.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©