Contenzioso

Il dipendente licenziato e reintegrato ha diritto all’indennità per le ferie maturate

di M.Pri.

Tra il licenziamento e la reintegra si maturano le ferie. La Corte di cassazione (sentenza 6319/2011) si allinea a quanto stabilito dalla Corte di giustizia europea nella sentenza relativa alle cause riunite C-762/18 e C-37/19.

La Suprema corte è stata chiamate a esprimersi sul caso di una lavoratrice che è stata licenziata ma la decisione è stata dichiarata nulla. La lavoratrice ha quindi chiesto il riconoscimento dell'indennità sostitutiva delle ferie, dei permessi e delle festività maturate ma che non ha potuto fruire a causa del licenziamento, nel periodo tra il recesso e la reintegrazione.

La Cassazione osserva che «non permettendo la direttiva 2003/88 agli Stati membri la possibilità di precludere la nascita del diritto alle ferie retribuite ovvero di prevedere che tale diritto di un lavoratore al quale è stato impedito di esercitarlo si estingua allo scadere del periodo di riferimento e/o di un periodo di riposo fissato dal diritto nazionale...la Corte di giustizia ha equiparato...la situazione di cui al presente processo a quella della sopravvenienza di una inabilità al lavoro per causa di malattia...di talché il periodo compreso tra la data del licenziamento illegittimo e la data della reintegrazione...deve essere assimilato ad un periodo di lavoro effettivo ai fini della determinazione dei diritti alle ferie annuali».

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