Il dipendente licenziato e reintegrato ha diritto all’indennità per le ferie maturate
Tra il licenziamento e la reintegra si maturano le ferie. La Corte di cassazione (sentenza 6319/2011) si allinea a quanto stabilito dalla Corte di giustizia europea nella sentenza relativa alle cause riunite C-762/18 e C-37/19.
La Suprema corte è stata chiamate a esprimersi sul caso di una lavoratrice che è stata licenziata ma la decisione è stata dichiarata nulla. La lavoratrice ha quindi chiesto il riconoscimento dell'indennità sostitutiva delle ferie, dei permessi e delle festività maturate ma che non ha potuto fruire a causa del licenziamento, nel periodo tra il recesso e la reintegrazione.
La Cassazione osserva che «non permettendo la direttiva 2003/88 agli Stati membri la possibilità di precludere la nascita del diritto alle ferie retribuite ovvero di prevedere che tale diritto di un lavoratore al quale è stato impedito di esercitarlo si estingua allo scadere del periodo di riferimento e/o di un periodo di riposo fissato dal diritto nazionale...la Corte di giustizia ha equiparato...la situazione di cui al presente processo a quella della sopravvenienza di una inabilità al lavoro per causa di malattia...di talché il periodo compreso tra la data del licenziamento illegittimo e la data della reintegrazione...deve essere assimilato ad un periodo di lavoro effettivo ai fini della determinazione dei diritti alle ferie annuali».
Patto di non concorrenza nullo se condizionato dalle scelte datoriali
di Giuseppe Bulgarini d’Elci