Contenzioso

Verifiche sul campo per il coordinatore della sicurezza

di N.T.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione non può limitarsi a un'opera di coordinamento delle aziende impegnate nei lavori. Con la sentenza 13471/2021, la Cassazione precisa che chi svolge la funzione di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve anche verificare materialmente come vengono attuate le indicazioni da lui fornite.

Secondo l'articolo 92, comma 1, lettera A del Dlgs 81/2008, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori «verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro».

Per la Suprema corte la verifica non può essere svolta solo tramite l'opera di coordinamento, ma serve un controllo materiale di quanto fatto dalle imprese esecutrici, non essendo sufficiente fornire istruzioni nonché sollecitarne e raccomandarne e il rispetto. Il coordinatore deve verificare se effettivamente quanto indicato viene attuato e, in caso contrario, sospendere i lavori.

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