Contenzioso

Omesso aggiornamento del Dvr con le misure Covid-19: arrivano i primi orientamenti della Cassazione

di Mario Gallo

Dopo l’incessante produzione normativa di questo ultimo anno, finalizzata al contrasto della diffusione della pandemia da SARS-COV-2 nei luoghi di vita e di lavoro, arriva ora anche un primo e importante orientamento della giurisprudenza di legittimità sul rapporto tra il reato di epidemia colposa da Covid-19 e l’obbligo, da parte del datore di lavoro, di aggiornare il documento di valutazione dei rischi (Dvr) per quanto riguarda il rischio biologico.

Infatti, la cassazione, sez. IV pen., con la sentenza 24 maggio 2021, n. 20416, ha espresso un primo indirizzo, che certamente non mancherà di alimentare ulteriori dibattiti, che potrebbe costituire il punto di riferimento per ulteriori interventi giurisprudenziali che molto probabilmente avremo nei prossimi mesi.

Sequestro preventivo della struttura e violazione delle norme sulla sicurezza.
Nello specifico la questione affrontata dai giudici riguarda il caso del sequestro preventivo di una casa di riposo, emesso dal GIP del Tribunale di Caltagirone nei confronti del legale rappresentante della stessa, indagato per epidemia colposa e per violazioni in materia di salute e di sicurezza del lavoro (artt. 65, 68 e 271 del D.Lgs. n. 81/2008), contestate in violazione del D.P.C.M. 24 aprile 2020 che, com'è noto, stabiliva all'epoca le misure finalizzate al contenimento della diffusione del nuovo virus.

Omessa integrazione/aggiornamento del DVR.
Dagli accertamenti era anche emerso che il datore di lavoro non aveva nemmeno provveduto alla «doverosa integrazione del documento di valutazione dei rischi con le procedure previste dal Dpcm 24 aprile 2020 e l’omesso aggiornamento dello stesso».
Il Tribunale per il riesame di Catania, tuttavia, ha annullato il decreto di sequestro preventivo e, in seguito, il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Caltagirone ha impugnato tale ordinanza tramite ricorso per Cassazione, facendo rilevare che anche la mancata integrazione e/o l'omesso aggiornamento del Dvr rispetto al rischio biologico in generale, e a quello da Covid-19 in particolare, costituiscono condotte che integrano gli estremi della fattispecie incriminatrice di cui agli artt. 438 e 452 c.p., a fronte della loro efficienza causale a cagionare un'epidemia a titolo colposo, come si è verificato nel caso di specie, ove numerosi anziani (oggi deceduti) e i lavoratori dipendenti sono risultati positivi al virus.

Reato di epidemia colposa e DVR.
La Cassazione ha, tuttavia, respinto il ricorso, ritenendolo infondato; secondo i Giudici di legittimità, in sintesi, in tema di delitto di epidemia colposa, non è configurabile la responsabilità a titolo di omissione in quanto ".....l'art. 438 cod. pen., con la locuzione "mediante la diffusione di germi patogeni" richiede una condotta commissiva a forma vincolata, incompatibile con il disposto dell'art. 40, comma secondo, cod. pen., riferibile esclusivamente alle fattispecie a forma libera".

Al tempo stesso la Cassazione ha anche condiviso l'indirizzo seguito dal Tribunale che, in applicazione delle teoria condizionalistica orientata secondo il modello della sussunzione sotto leggi scientifiche, in assenza di qualsivoglia accertamento circa l'eventuale connessione tra l'omissione contestata al ricorrente (mancata integrazione/aggiornamento del DVR) e la seguente diffusione del virus non sia possibile ravvisare, nel caso de quo, la sussistenza del nesso di causalità tra detta omissione e la diffusione del virus all'interno della casa di riposo.

In altri termini, quindi, non sussiste il nesso di causalità tra l'omessa integrazione del DVR con il rischio biologico e la diffusione del virus nella struttura e non è da escludere ".......che qualora l'indagato avesse integrato il documento di valutazione dei rischi e valutato il rischio biologico, ex art. 27 ( ) D. lgs. 81/2008, la propagazione del virus sarebbe comunque avvenuta per fattori causali alternativi (come ad esempio per la mancata osservanza delle prescrizioni impartite nel DPCM per le case di riposo quali di indossare le mascherine protettive, del distanziamento o dell'isolamento dei pazienti già affetti da covid, ovvero a causa del ritardo negli esiti del tampone)".

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