Contenzioso

Bonus controesodati, vale il domicilio di fatto

di Massimo Romeo

Agevolazione fiscale per i “contro-esodati” anche con trasferimento “di fatto” della residenza entro tre mesi dall'assunzione. Così si pronuncia la Commissione tributaria regionale per la Lombardia con la sentenza 1958/2021 (presidente ed estensore Silocchi)

La materia del contendere concerneva l'impugnazione da parte di un contribuente del diniego di rimborso opposto dall'agenzia delle Entrate rispetto a quanto versato in eccedenza a titolo di imposte dirette in virtù delle disposizioni di cui alla legge 238/2010, articolo 2, disciplinante il regime fiscale rivolto ai “contro-esodati”, la quale ha attribuito specifici benefici fiscali a chi, laureato, dopo un perido all’estero torna in Italia. Il ricorrente contestava la legittimità del diniego che l'Ufficio aveva opposto per non aver provveduto formalmente alla iscrizione anagrafica in Italia entro i tre mesi dalla sua assunzione (allo scadere dei tre mesi egli risultava ancora iscritto all'Aire), sia perché non lo riteneva un termine perentorio, sia perché il ritardo nella presentazione della domanda di iscrizione anagrafica era dipeso dalla attesa della messa a disposizione dell’abitazione da parte dell’ Istituto di credito che lo aveva assunto.

Sia Ctp che Ctr danno rilievo al concetto di domicilio e residenza “di fatto” in Italia nel periodo in osservazione e non meramente formale, desumibile da una serie di elementi, tra cui l’estretto conto: in esso figuravano svariati prelievi bancomat (in Italia) e il pagamento delle spese per il residence.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©