Contenzioso

Niente ammissione privilegiata allo stato passivo della previdenza complementare

di Silvano Imbriaci

Le sezioni unite della Cassazione, con la sentenza 16084/2021, tornano sul tema della natura dei versamenti alla previdenza complementare. In particolare, si soffermano su una serie di questioni derivanti dall'ammissione in via privilegiata, secondo l’articolo 2751-bis del Codice civile, allo stato passivo della cassa previdenziale, in liquidazione coatta amministrativa, di un lavoratore che rivendicava un credito per somme corrispondenti ai contributi sulla retribuzione pensionabile posti a carico della cassa privata in liquidazione e per i contributi direttamente versati dal lavoratore al fondo, ai sensi del relativo regolamento.

In margine a questa vicenda, le sezioni unite precisano alcuni principi.

1. I versamenti effettuati dal datore di lavoro alla previdenza complementare hanno carattere previdenziale; questo, anche se non rientrano nell'alveo della previdenza obbligatoria, in quanto mancano quei requisiti di inderogabilità e di pubblicità che caratterizzano il finanziamento della previdenza generale obbligatoria (ed infatti non opera il principio di automaticità previsto dall’articolo 2116 del Codice civile). La previdenza integrativa è finanziata da versamenti non corrisposti ai dipendenti ma direttamente al fondo da parte del datore di lavoro (sezioni unite 6928/2018): è dunque strumento che insiste nell'area di protezione e applicazione dell'articolo 38 della Costituzione, in ragione del concorso alla realizzazione dell'obiettivo dell'adeguatezza dei mezzi per il soddisfacimento delle esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione volontaria).

2. Attesa la natura previdenziale e non retributiva dei versamenti ai fondi di previdenza complementare, non è possibile assegnare ai crediti correlati a tale contribuzione il privilegio previsto dall’articolo 2751-bis, numero 1, del Codice civile, riservato alle retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società o enti cooperativi e delle imprese artigiane. Da ciò, tuttavia, non discende l'applicazione dei privilegi indicati dagli articoli 2753 (crediti per contributi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.) e 2754 del Codice civile (crediti per contributi relativi ad altre forme di assicurazione), che attribuisce la garanzia del privilegio generale anche ai crediti per contributi relativi alle forme di tutela previdenziale ed assistenziale diverse da quelle indicate dall'articolo 2753.
Le due norme, infatti, devono essere lette congiuntamente, nel senso che riguardano entrambe la contribuzione obbligatoria, dividendosi semmai l'ambito di applicazione e l'oggetto del rischio tutelato: nel primo caso la tutela dei rischi invalidità, vecchiaia e superstiti; nel secondo caso, le forme di tutela previdenziale ed assistenziale diverse da quelle indicate nell'articolo 2753. La locuzione “altre forme di assicurazione di cui alla rubrica dell'articolo 2754” non deve essere intesa come riferita alla previdenza complementare, ma solo alla forme di assicurazione (obbligatoria) diverse da quella generale per Ivs. Infatti, anche nel caso dell'articolo 2754 del Codice civile, la tutela del credito deriva dalla presenza di un interesse pubblico al reperimento delle risorse, indipendentemente dall'oggetto del rischio coperto. L'interpretazione opposta determinerebbe una protezione, dicono le sezioni unite, «così aperta da risultare indiscriminata ed irrazionale», in modo distonico, oltre tutto, anche con le modalità e i principi di applicazione della previdenza obbligatoria secondo forme rigorosamente predeterminate per legge (e non affidate, per esempio, alla contrattazione collettiva).

3. Allo stesso modo, sulla base degli stessi principi, deve essere risolta la questione del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione (articolo 16, comma 6, della legge 412/1991), principio applicabile esclusivamente alla previdenza obbligatoria, per esigenze di salvaguardia del bilancio statale. La stessa Corte costituzionale ha già equiparato (sentenza 156/1991), sotto questo profilo, crediti di lavoro e crediti previdenziali non aventi natura pubblicistica. Le caratteristiche della previdenza complementare, infatti, ne connotano il carattere volontario, con sottrazione al principio dell'automatismo, come si è accennato, per la naturale estraneità alle risorse finanziarie pubbliche delle modalità di finanziamento. La natura previdenziale dei versamenti e delle prestazioni non ne implica l'applicazione del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione, e sotto questo profilo le due situazioni costituiscono facce opposte della stessa medaglia (nesso stretto tra provvista e prestazione).

4. Al principio per cui il credito in questione non è assistito da privilegio, in virtù dell'applicazione dell'articolo 55 della legge fallimentare, alla liquidazione coatta amministrativa, il corso di interessi e rivalutazione monetaria deve arrestarsi alla data del provvedimento che ha disposto la liquidazione coatta amministrativa e non al momento successivo del deposito dello stato passivo.

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