Contenzioso

L’indennità sostitutiva del preavviso vale per maturare l’indennità di disoccupazione

di Silvano Imbriaci

La sentenza 17606/2021 della Corte di cassazione, affronta il tema dell'indennità sostitutiva del preavviso sotto il profilo degli effetti sulla posizione contributiva e assicurativa, in funzione del conseguimento di prestazioni previdenziali.

La controversia nasce a seguito di una richiesta di liquidazione di indennità di disoccupazione, respinta dall'Inps per difetto del requisito contributivo minimo e di iscrizione nell'Ago contro la disoccupazione involontaria, proprio in ragione del mancato conteggio delle settimane di preavviso non lavorate, discutendosi nella fattispecie della computabilità di queste, nella contrapposizione tra la tesi della natura obbligatoria e quella della natura reale del preavviso non lavorato.

La Cassazione (sezioni unite 7914/1994) ha da tempo precisato che nel rapporto di lavoro subordinato occorre distinguere l'ipotesi in cui la parte recedente accordi il preavviso, nel qual caso il rapporto prosegue sino al compimento del termine, dalla ipotesi in cui il recesso sia senza preavviso, nel qual caso il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

Proprio questa locuzione (retribuzione che sarebbe spettata - l’articolo 2118 del Codice civile) escluderebbe la volontà legislativa di intendere il rapporto come proseguito sino al termine del preavviso. Tuttavia, con la sentenza 17606/2021, la Cassazione, pur mantenendo fermo questo principio, ritiene che il rapporto di lavoro debba essere comunque tenuto distinto rispetto al rapporto previdenziale. Anche ammettendo la cessazione del rapporto di lavoro istantanea e quindi la natura obbligatoria del preavviso, non si può escludere la rilevanza del preavviso non lavorato ai fini previdenziali.

Infatti, da un punto di vista normativo, l'articolo 73 comma 2 del Rdl 1155/1936 prevede che, in caso di pagamento dell'indennità di mancato preavviso, l'indennità di disoccupazione è corrisposta dall'ottavo giorno successivo a quello della scadenza del periodo corrispondente per mancato preavviso ragguagliata a giornate. Quindi, ai fini previdenziali, il presupposto di questa disciplina è la valutazione del periodo di preavviso come tempo di lavoro effettivo.

È poi pacifico che su questa indennità siano versati i contributi, tanto che, con sentenza 4211/2018, la Cassazione ha esplicitamente ribadito che sono dovute le sanzioni civili in caso di mancato tempestivo versamento della contribuzione su tale voce: la natura di voce retributiva sulla quale commisurare l'obbligazione contributiva comporta che anche le vicende relative alla posizione contributiva non siano insensibili rispetto alle vicende del preavviso. Allo stesso modo, la contribuzione versata sull'indennità di preavviso, che l'Inps considera come obbligatoria, concorre a formare la base imponibile e pensionabile. Dunque, posto che il trattamento di disoccupazione è prestazione strettamente legata alle vicende contributive (non ha carattere assistenziale ma previdenziale), è naturale ritenere che il tempo coperto dal preavviso sia considerato utile anche ai fini del raggiungimento del periodo minimo di lavoro necessario per beneficiare del trattamento di disoccupazione.

Se volessimo invece negare rilevanza a tale periodo, ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo, ci troveremmo di fronte alla situazione paradossale di un obbligo contributivo assolto senza alcuna rilevanza sulla posizione contributiva del lavoratore, in spregio ad ogni principio generale della rilevanza dei contributi versati.

La contribuzione sterile è solo quella che, pur versata e conteggiata, non è comunque idonea oggettivamente al raggiungimento del minimo contributivo per accedere alla prestazione: non certo quella che, pur versata, non viene conteggiata per il calcolo della contribuzione minima suddetta. Anche lo stesso articolo 73 afferma esplicitamente che «in caso di disoccupazione involontaria le persone assicurate hanno diritto ad un'indennità giornaliera ragguagliata alla classe di contributi per la quale negli ultimi mesi è stato eseguito il maggior numero dei versamenti settimanali», con ciò confermando il principio generale dello stretto collegamento tra contribuzione versata e prestazione nella disciplina dei trattamenti di disoccupazione.

Dunque, secondo la Cassazione, il periodo di preavviso non lavorato, per il quale sia corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso assoggettata a contribuzione previdenziale, deve essere computato ai fini del raggiungimento del requisito dei due anni d'iscrizione nell’Ago contro la disoccupazione involontaria per la corresponsione dell'indennità ordinaria di disoccupazione.

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