Contenzioso

Coordinatore senza obbligo di presenza continua

di Luigi Caiazza

In materia di sicurezza, il coordinatore per l'esecuzione, in quanto garante per la sicurezza dei lavoratori operanti nel cantiere edile, riveste una posizione di garanzia che affianca, in modo autonomo e indipendente, quella del datore di lavoro e del committente.

Tale principio è stato espresso dalla Corte di cassazione, IV Sezione penale, con la sentenza 24915/2021, pubblicata il 1° luglio, in cui ha accolto il ricorso di un coordinatore per la sicurezza, condannato in primo e secondo grado, in violazione degli articoli 91 e 92 del Dlgs 81/2008 (il Testo unico salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).

I fatti si riferiscono all'infortunio mortale occorso a un lavoratore durante la specifica lavorazione di demolizione totale di un solaio del sottotetto (non prevista da progetto e non autorizzata in via amministrativa) nell'ambito dell'effettuazione di lavori di ristrutturazione di un immobile. La responsabilità dell'evento veniva imputata al coordinatore per la progettazione e la fase di esecuzione, in cooperazione colposa con il committente e il progettista-direttore dei lavori, nei cui confronti si è proceduto separatamente per essere, alla fine, entrambi assolti.

I giudici di primo grado e la Corte territoriale, pur prendendo atto del corretto operato dell'imputato per aver previsto nel piano di sicurezza e coordinamento (Psc) le misure precauzionali idonee e adeguate all'opera, tuttavia, ne hanno ritenuto acclarata la responsabilità quale coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, per aver colposamente omesso di adempiere agli obblighi di vigilanza di cui agli articoli 91 e 92 del Testo unico in relazione al sopravvenuto intervento di demolizione totale del solaio del sottotetto e, più specificamente, perché l'imputato non avrebbe «vigilato che le concrete modalità operative di demolizione del solaio fossero tecnicamente corrette e idonee ad impedire il verificarsi di incidenti».

Dello stesso avviso non è stata la Cassazione, la quale ha ritenuto che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, oltre ai compiti che gli sono stati affidati dall'articolo 5 del Dlgs 494/1996 (trasfuso nell’articolo 92 del Testo unico), ha un'autonoma funzione di alta vigilanza circa la generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale (in presenza della operatività in cantiere di più imprese esecutrici e di lavoratori autonomi), ma non è tenuto anche a un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è invece demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto), salvo l'obbligo, previsto dal citato articolo 92, lettera f, di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate.

Solo qualora l'infortunio sia riconducibile a carenze organizzative generali di immediata percettibilità sarà configurabile anche la responsabilità del coordinatore; la conseguenza è che non è richiesta la sua continua presenza nel cantiere con un ruolo di controllo.

La sentenza n. 24915/2021 della Corte di cassazione

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