Il reddito accertato dalle Entrate non allunga la prescrizione
L'accertamento di un reddito superiore da parte dell'agenzia delle Entrate è ininfluente ai fini della prescrizione dei correlati contributi previdenziali.
Le Entrate hanno verificato d'ufficio che un lavoratore autonomo non ha dichiarato un reddito relativo a un anno. A fronte di tale accertamento, l'Inps ha avanzato pretesa sui contributi a percentuale da versare alla gestione autonomi, sostenendo che il diritto alla richiesta era sorto quando l'Agenzia ha scoperto il reddito non dichiarato.
La Corte di cassazione, nell'ordinanza 22084/2021 depositata ieri, richiamando alcuni precedenti, afferma invece che il diritto dell'istituto di previdenza si è generato quando i contributi avrebbero dovuto essere pagati. Il “fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex articolo 1, comma 4, della legge 233/1990, quand'anche l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento”.
Dato che la prescrizione decorre da quando i contributi erano dovuti, e non da quando il reddito è stato accertato dall'Agenzia, nel caso specifico i termini di prescrizione erano già decorsi, con conseguente impossibilità di pretendere il pagamento di quanto omesso.
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