Contenzioso

Se il contratto di assunzione è nullo, risarcimento a carico della pubblica amministrazione

Una volta che sia stata accertata la nullità del contratto alla base dell'assunzione per violazione di norma imperativa, il lavoratore non può chiedere la reintegrazione sul posto di lavoro facendo leva sull'affidamento riposto sulla legittimità del rapporto

di Valeria Zeppilli

Nel pubblico impiego privatizzato, una volta che sia stata accertata la nullità del contratto alla base dell'assunzione per violazione di norma imperativa, il lavoratore non può chiedere la reintegrazione sul posto di lavoro facendo leva sull'affidamento riposto sulla legittimità del rapporto.

Secondo un orientamento di recente riaffermato dalla Corte di cassazione (sezione lavoro, ordinanza 23887/2021), il lavoratore ha tuttavia la possibilità di esercitare l'azione prevista dall'articolo 1338 del Codice civile per essere risarcito, fornendo un'adeguata prova, delle spese sostenute e del danno subito per il mancato guadagno derivante dalla perdita di un'altra occupazione o di altre occasioni di lavoro.

In ogni caso, presupposto affinché la responsabilità di cui all'articolo 1338 possa dirsi configurata è che nella stipulazione del contratto invalido o inefficace vi siano stati l'induzione dolosa o colposa da parte di uno dei contraenti e l'affidamento senza colpa dell'altro nella validità del contratto medesimo.

Del resto, non può non considerarsi, come posto in evidenza dalla stessa Corte di cassazione, che l'articolo 1338 va letto in combinato disposto con l'articolo 1337 che lo precede e, sì, tutela le parti e la loro libertà negoziale prima della stipula del contratto, ma al contempo esige dalle stesse un comportamento improntato a correttezza e buona fede.

Di conseguenza, il rimedio di cui all'articolo 1338 del codice civile presuppone il dovere di collaborazione e quello di informazione reciproca tra le parti, che discendono dai predetti principi e che, solo ove non adempiuti, danno luogo a una violazione della disposizione codicistica.

Così, il contraente che assume di essere stato danneggiato non ha alcun diritto a essere risarcito laddove abbia tenuto un atteggiamento colpevole, ovverosia se vi sia stato un suo concorso di colpa avendo egli con negligenza ignorato una causa di invalidità del contratto.

Tornando al pubblico impiego privatizzato, deve quindi ritenersi che la pubblica amministrazione non può essere considerata in alcun modo responsabile se la nullità del contratto di impiego derivi dalla violazione di norme imperative che riguardino i requisiti di validità delle assunzioni e si presumano conosciute dalla generalità dei cittadini.

L'ignoranza delle norme imperative la cui violazione ha determinato l'invalidità del contratto di lavoro, per poter escludere la responsabilità della pubblica amministrazione, deve essere infatti tale da non risultare superabile attraverso l'uso della normale diligenza.

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