Contenzioso

Il limite reddituale per le detrazione per figli a carico vale per l’intero periodo di imposta

di Salvatore Servidio

Nel caso oggetto dell'ordinanza 34186/2021 della Corte di cassazione, il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa a Irpef per il periodo d’imposta 2006, con la quale era recuperata a tassazione una detrazione di imposta per carichi di famiglia non dovuta.

La commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso, osservando che, nel corso del periodo di imposta contestato, la beneficiaria del riscatto aveva percepito un reddito superiore alla soglia utile per essere considerata a carico.

Stesso esito in appello, ove la commissione regionale, nell'accertare che il percipiente il riscatto della laurea per il quale era stata esercitata la detrazione, aveva effettivamente conseguito un reddito superiore al limite quantitativo fissato dall'articolo 12, comma 2, del Dpr 917/1986 (Tuir), ha ritenuto che la figlia del contribuente non potesse più definirsi familiare a carico ai fini dell'esercizio della detrazione.

Nel conseguente ricorso per Cassazione è stata sostenuta la violazione dell'articolo 12, comma 2, del Tuir, per avere il giudice di appello ritenuto che il superamento dei limiti reddituali in oggetto precluda l'esercizio della detrazione ed è stato affermato che l'esercizio della detrazione sarebbe riconoscibile in proporzione al periodo in cui la stessa è risultata fiscalmente a carico, nella specie per dieci mesi.

La sezione tributaria ha respinto il ricorso e ribadito che, affinché un contribuente possa beneficiare delle detrazioni di imposta per familiari a carico previste dall'articolo 12 del Tuir, l'orizzonte temporale per il calcolo del reddito complessivo dei familiari è l'intero periodo di imposta, considerando irrilevante il momento in cui tale reddito viene prodotto.

Nel merito si osserva che l'articolo 12 del Tuir prevede che ai contribuenti spettano determinate detrazioni dall'Irpef lorda per i familiari fiscalmente a carico; per poter essere considerati tali, il reddito complessivo percepito non deve essere superiore a 2.840,51 euro (oppure a 4mila euro dal 1° gennaio 2019 per i figli di età non superiore a 24 anni).

Come già evidenziato dalle Entrate nella circolare 15/E/2007, l'ordinanza ribadisce che tale soglia di reddito deve essere computata in relazione all'intero periodo di imposta.

Anche se il reddito del familiare nel cui interesse è stata sostenuta la spesa, nel momento di sostenimento della stessa, fosse tale da comportare l'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi percepiti e da non consentire l'autosufficienza economica del familiare, se nell'arco del medesimo periodo di imposta la soglia viene superata, il contribuente non può beneficiare delle detrazioni Irpef per familiari a carico, né fruire delle detrazioni previste per le spese sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico.

In altri termini, l'estensione della detrazione di imposta al familiare del contribuente nel cui interesse la spesa viene sostenuta presuppone, come condizione necessaria e sufficiente, sia il legame familiare tra contribuente che sostiene la spesa e beneficiario della stessa, sia il requisito della condizione economica del familiare nel cui interesse la spesa viene sostenuta, ai fini della qualificazione di quest'ultimo quale soggetto fiscalmente a carico, consistente nella specie nel possesso di redditi complessivi non superiore al suddetto limite quantitativo. Non è, pertanto, richiesto l'accertamento in concreto che il reddito del familiare consenta o meno l'autosufficienza economica dello stesso, essendo la detrazione in oggetto agganciata a un dato formale, quale il possesso di redditi inferiori alla soglia di legge.

Inoltre, essendo la detrazione esercitata in relazione a un determinato periodo d’imposta, il limite di reddito ai fini della qualificazione di familiare a carico deve ritenersi fissato con riferimento all'intero periodo di imposta, rimanendo del tutto indifferente il momento in cui tale reddito si è prodotto nel corso del periodo stesso, posto che l'orizzonte temporale è il periodo di imposta e non una frazione dello stesso. È dunque irrilevante il momento del periodo di imposta in cui tale reddito si sia prodotto (nonché se il reddito si sia prodotto in epoca successiva al sostentamento della spesa).

Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che in tema di Irpef, poiché il rinvio dell'articolo 15, comma 2, del Dpr 917/1986 all'articolo 12 dello stesso decreto è limitato all'individuazione delle persone nel cui interesse le spese parzialmente detraibili sono state sostenute dal contribuente, la legittimazione alla detrazione in base allo stesso articolo 15, comma 2, spetta al genitore contribuente che abbia effettivamente sostenuto l'esborso nell'interesse del figlio a carico, mentre non rileva che tale genitore sia lo stesso che, nell'ambito della libera ripartizione della deduzione per figli a carico di cui all'articolo 12, si sia avvalso, in tutto o in parte, anche della deducibilità per oneri di famiglia (si veda Cassazione 34344/2019).

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