Contenzioso

Subappalto, solidarietà contributiva ed eccezione di inadempimento

di Silvano Imbriaci

La vicenda che ha dato origine alla sentenza n. 35962/2021 della II Sez. della Cassazione Civile riguarda una normalissima richiesta di pagamento, rivolta al (sub)committente da parte del (sub)appaltatore, di pagamento di compensi per attività lavorativa svolta in esecuzione di un contratto di (sub)appalto.

A fronte di questa richiesta il subcommittente oppone un'eccezione di inadempimento riferita alla propria responsabilità solidale derivante da una presunta irregolarità contributiva a carico del subappaltatore e alla possibile rivendicazione di crediti sia retributivi da parte dei lavoratori che contributivi da parte degli enti previdenziali.

La questione all'attenzione della Corte riguarda dunque l'ammissibilità di una simile eccezione: il rifiuto di adempiere da parte del (sub) committente fondato sulla permanenza del vincolo di solidarietà nei confronti dei crediti retributivi dei lavoratori del subappaltatore e dei crediti contributivi nei confronti degli enti. Una prima forma di responsabilità del committente all'interno del contratto di appalto, con riferimento agli ausiliari e dipendenti dell'appaltatore, è dettata dal codice civile all'art. 1676 c.c. ( Diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente) secondo cui coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.

L'adempimento degli obblighi che scaturiscono dal contratto di appalto sottrae il committente dalla responsabilità nei confronti di eventuali pretese dei dipendenti del subappaltatore. Per questo motivo, secondo la Cassazione in commento, il committente non può eccepire l'inadempimento dell'appaltatore (circa la regolarità retributiva e contributiva) correlato alla possibilità di un'azione diretta nei suoi confronti dei dipendenti e degli ausiliari dell'appaltatore. Infatti, una volta versato il corrispettivo del contratto, non vi è più spazio per questo tipo di responsabilità. L'altra forma di responsabilità che può legittimare l'eccezione di inadempimento è data dall'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, che, rispetto alle indicazioni contenute nella norma sull'appalto del codice civile (art. 1676 c.c.), pone la questione della responsabilità solidale su un piano diverso, slegato dalle variabili rappresentate dall'adempimento degli obblighi che derivano dall'esecuzione del contratto.

Nell'art. 29 cit. la responsabilità del committente non dipende dalle vicende contrattuali in ordine al pagamento del corrispettivo all'appaltatore. E' una responsabilità che deriva semplicemente dall'aver stipulato il contratto di appalto e riguarda i lavoratori ausiliari e dipendenti dell'appaltatore che hanno svolto l'attività lavorativa in esecuzione dell'appalto solitamente presso le strutture del committente o comunque a suo favore. Sotto questo profilo, l'introduzione del termine decadenziale (biennale) costituisce sicuramente un limite all'esposizione del responsabile in solido. Nel caso dell'obbligazione contributiva, come è noto, la Cassazione, con una serie di sentenze intervenute nel 2019, ha chiaramente preso posizione nel senso della inapplicabilità di tale termine ai crediti contributivi degli enti previdenziali, avuto riguardo alla particolare natura dell'obbligazione contributiva, alla sua indisponibilità, nonché alla previsione di un termine ordinario di prescrizione quinquennale, inderogabile, concesso agli enti previdenziali per le attività di recupero.

Resta dunque da vedere con quali limiti il committente (o subcommittente) cui sia richiesto il pagamento del compenso relativo ai lavori eseguiti dall'appaltante (o subappaltante) possa eccepire, a sostegno del proprio inadempimento, la mancata prova della regolarità nel pagamento delle retribuzioni e dei contributi in capo all'appaltatore medesimo. Ebbene, secondo la sentenza in commento, in caso di subappalto, il subcommittente non può eccepire, a fronte della richiesta di versamento del corrispettivo del contratto, l'inadempimento del subappaltatore correlato alla possibilità dell'azione diretta nei suoi confronti dei dipendenti e degli ausiliari del subappaltatore, in quanto la norma di cui all'art. 1676 c.c. presuppone che la responsabilità del subcommittente operi nei limiti di quanto ancora dovuto al subappaltatore, e ciò in considerazione che, una volta versato il corrispettivo del contratto, viene meno anche la detta responsabilità solidale. Con riferimento invece alla diversa situazione della responsabilità ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003, l'eccezione inadempimento da parte del committente (ovvero del subcommittente) adducendo la propria eventuale corresponsabilità solidale per crediti lavorativi o previdenziali conseguenti alle prestazioni svolte dagli ausiliari dell'appaltatore, non può essere accolta ove, per i crediti lavorativi sia decorso il termine di decadenza applicabile ratione temporis, e ove, per i crediti previdenziali, sia maturato il termine prescrizionale del versamento dei contributi, senza che siano state avanzate richieste di pagamento da parte degli eventuali creditori. Ne consegue che anche in relazione a tale diversa tipologia di credito, e pur volendo reputare applicabile la diversa previsione di cui al d.lg. n. 276/2003, il rifiuto di adempiere si appalesa privo di giustificazione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©