Contenzioso

Lecito escludere dal tavolo negoziale il sindacato fuori dal vecchio accordo

di Giampiero Falasca

Il datore di lavoro può decidere liberamente se ammettere oppure no a un tavolo negoziale un'organizzazione sindacale che, pur avendo la rappresentatività maggioritaria in azienda, non possiede i requisiti minimi previsti dall'articolo 19 dello Statuto dei lavoratori.

Sulla base di questo principio il Tribunale di Busto Arsizio ha respinto, con decisione del 24 gennaio, il ricorso promosso da un'organizzazione sindacale di base, la quale lamentava di essere stata esclusa da una società di servizi aeroportuali dal tavolo delle trattative per il rinnovo della contrattazione di secondo livello, nonostante fosse uno dei sindacati tra i più rappresentativi all'interno della realtà aziendale.

Dopo aver proclamato uno stato di agitazione su alcuni temi (adeguamento tickets mensa, premio aziendale) questo sindacato era venuto a conoscenza del fatto che era già stato aperto un tavolo di trattativa con le altre organizzazioni sindacali avente a oggetto anche parte delle questioni rivendicate, e aveva chiesto di poter essendo invitato al negoziato, ricevendo un netto rifiuto dall'azienda.

Secondo il sindacato di base, consentire al datore di lavoro di scegliere gli interlocutori - in generale e, ancora di più, nell'ambito di una trattativa già aperta su questioni già sollevate dal medesimo sindacato - comporterebbe di fatto un'alterazione della competizione interna fra i sindacati e si tradurrebbe in una condotta antisindacale.

Il Tribunale di Busto Arsizio ha rigettato tale ricostruzione, ritenendo che l'azienda con il suo comportamento non ha alterato in alcun modo la dinamica contrattuale tra le parti. Il Giudice è arrivato a questa conclusione ricordando che l'articolo 19 dello Statuto dei lavoratori individua i sindacati rappresentativi in azienda – e come tali meritevoli di ottenere una tutela rafforzata – in una tipologia precisa di associazioni sindacali: quelle che hanno stipulato un contratto collettivo applicato nell'unità produttiva, o che abbiano comunque, come precisato dalla sentenza 231/2013 della Corte costituzionale, partecipato alla negoziazione di tali contratti.

Un sindacato sprovvisto di tali requisiti non può essere destinatario delle prerogative tipiche dello Statuto dei lavoratori neanche se dimostra di essere tra i più rappresentativi nell'ambito della realtà aziendale sulla base del numero degli iscritti.Il Tribunale ricorda, infatti, che il nostro ordinamento – in coerenza con i principi derivanti dall'ordinamento internazionale - ha accordato uno speciale regime di protezione solo ai sindacati rappresentativi, intesi come i soggetti rientranti nella nozione dell'articolo 19 dello Statuto dei lavoratori; gli altri sindacati sono liberi di intraprendere eventuali azioni collettive per la difesa dei loro interessi, primo fra tutti attraverso lo strumento dello sciopero, ma non beneficiano di questa tutela rinforzata.

In tale assetto, prosegue il Tribunale, la possibilità di essere ammessi al tavolo delle trattative da parte di un sindacato che non ha il requisito statutario non può essere rivendicata sul piano giuridico, ma dipende unicamente dalla capacità del sindacato di «imporsi», con le proprie lotte, come interlocutore dell'azienda, che resta libera di decidere se trattare oppure no con soggetti che non rientrano nell'ambito del criterio di rappresentatività previsto dallo Statuto dei lavoratori.

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