Contenzioso

Durc irregolare se i debiti contributivi vengono compensati con crediti di altra natura

di Manuela Baltolu

Il tribunale di Brescia nell'ordinanza 1251/2022 del 22 febbraio, in cui valutava il ricorso presentato da una società a responsabilità limitata contro l'esito negativo di un Durc, ha affermato che il pagamento di debiti contributivi mediante compensazione con crediti di natura fiscale non ha ragione giustificatrice nel nostro ordinamento.

Nella fattispecie trattata nell’ordinanza, l'impresa ricorrente aveva provveduto a sanare il debito nei confronti dell'Inps compensando i relativi importi con un credito Iva; il giudice ha ritenuto che tale compensazione fosse illegittima e, pertanto, non si potesse considerare estintiva del dovuto, confermando quindi l'esito irregolare del Durc. La decisione viene giustificata affermando che «in ambito contributivo, non è mai stata adottata una disposizione di legge che consenta la compensazione di obbligazioni previdenziali riferibili a soggetti differenti o che permetta una estinzione di tali debiti mediante controcrediti di natura fiscale, anche se facenti capo al medesimo soggetto».

In conseguenza di quanto sopra, non essendo indicata in maniera esplicita la possibilità di compensare partite di diversa natura, tale procedura appare illegittima, principio tra l'altro già sancito dal Tribunale di Milano, nella sentenza 2207/2021: «la compensazione tra crediti di natura fiscale e debiti contributivi è preclusa nel nostro sistema». Prosegue il giudice citando l'articolo 17 del decreto legislativo 241/1997 che, al comma 1, afferma: «I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'Inps e delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto». Anche in questo caso, viene ulteriormente ribadita l'assenza di un riferimento puntuale alla possibilità di compensazione tra vari enti.

A supporto della propria interpretazione, il tribunale bresciano cita lo statuto del contribuente, affermando che lo stesso limiti la compensazione al solo ambito tributario: «deve rilevarsi come l'articolo 8, comma 1, della legge 212/2000 stabilisca che l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione, facendo dunque espresso ed esclusivo riferimento alla possibilità di pagare i debiti fiscali mediante taluni controcrediti. Di contro, la norma richiamata non contempla la diversa fattispecie dell'estinzione di debiti contributivi mediante la compensazione con crediti fiscali. D'altro canto, l'ambito di applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente, secondo l'articolo 1 della legge 212/2000, concerne il contesto “dell'ordinamento tributario”, rimanendo invece estraneo al differente campo dei rapporti con gli Enti previdenziali e assistenziali».

Considerato che da oltre vent'anni si procede abitualmente all'effettuazione delle compensazioni orizzontali “incriminate”, è senza dubbio urgente un chiarimento definitivo in merito.

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