Contenzioso

Gestione separata e Casse, ricongiunzione possibile

di Antonello Orlando

Una nuova sentenza di secondo grado ammette la possibilità di ricongiungere nelle casse professionali i contributi accantonati presso la gestione separata Inps. La sentenza 97/2022 della Corte d'appello di Milano ha dato ragione alla domanda di un consulente del lavoro che richiedeva il trasferimento, pur se oneroso, dei propri contributi in gestione separata nella cassa professionale dove risultava iscritto, vale a dire l'Enpacl. In particolare, il consulente protagonista della sentenza aveva svolto un'attività professionale dal 1999 al 2009 con iscrizione alla gestione separata; dal 2009, abilitatosi all'ordine dei consulenti del lavoro, si era regolarmente iscritto a Enpacl richiedendo, a settembre 2020, la ricongiunzione dalla gestione separata nella cassa professionale.

Il professionista si era visto rifiutare l'istanza e ha azionato un ricorso giudiziale per costringere l'istituto a eseguire la ricongiunzione dei contributi e vedersi riconosciuto un risarcimento del danno non patrimoniale per il comportamento vessatorio adottato dall'Inps. La sentenza di primo grado del settembre 2021 del tribunale di Milano ha condannato Inps a soddisfare la richiesta di ricongiunzione onerosa dei contributi. L'istituto ha impugnato la sentenza presso la Corte d'appello, motivando secondo la sua prassi consolidata il diniego opposto alla ricongiunzione dei contributi della gestione separata.

In particolare, secondo Inps, la ricongiunzione dei contributi non può riguardare i contributi della gestione separata in quanto la legge 45/1990 non contempla apertamente la gestione separata all'interno del suo raggio d'azione, considerando anche che la ricongiunzione onerosa andrebbe esclusa se il trattamento pensionistico dell'interessato va calcolato esclusivamente con il solo metodo contributivo. Secondo l'istituto in questi casi andrebbero utilizzati altri strumenti aperti alla valorizzazione della gestione separata, quali la totalizzazione o il cumulo contributivo.

La Corte d'appello di Milano ha bocciato il ricorso di Inps, confermando la sentenza di primo grado e uniformandosi alla sentenza 26039/2019 della Corte di cassazione che in un analogo caso, azionato da un dottore commercialista, aveva rintracciato un principio utile nella sentenza della Corte costituzionale 61/1999. Secondo tale orientamento la ricongiunzione è uno strumento di per sé alternativo alla totalizzazione e al cumulo contributivo, il cui utilizzo va consentito all'assicurato, anche per accedere alle forme di pensione interne alla cassa accentrante che non sono disponibili con la totalizzazione (che ha dei requisiti propri con conversione al metodo contributivo) o con la pensione in cumulo (che nel caso della pensione anticipata utilizza solo i requisiti Inps).

La sentenza di secondo grado di Milano si è quindi integralmente rifatta all'orientamento della Corte di cassazione del 2019, cassando il ricorso di Inps e obbligando l'istituto all'esecuzione della ricongiunzione senza però riconoscere alcun risarcimento del danno in assenza di comportamenti effettivamente vessatori.

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